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Sanzioni per mancata formazione sicurezza dei dipendenti

Omettere la formazione dei lavoratori espone il datore di lavoro e il dirigente all’arresto da 2 a 4 mesi o all’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 € (art. 55 D.Lgs. 81/08). In caso di infortunio a un lavoratore non formato scattano lesioni od omicidio colposo aggravati e la responsabilità dell’ente ex art. 25-septies.

Aggiornato il 2026-06-21 · Redazione 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

La sanzione per omessa formazione

La formazione dei lavoratori è un obbligo non delegabile nei suoi profili essenziali e l’art. 55 del D.Lgs. 81/08 sanziona penalmente la violazione dell’art. 37. Il datore di lavoro e il dirigente che omettono di formare i lavoratori sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda (importi rivalutati periodicamente con decreto: l’ordine di grandezza è da circa 1.500 a oltre 6.000 €). La sanzione si applica per ciascun lavoratore non formato, con un effetto moltiplicativo rilevante. Trattandosi di contravvenzione, è ammessa la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: regolarizzando e pagando l’ammenda ridotta il reato si estingue.

Cosa rientra nell’obbligo

AdempimentoNormaConseguenza dell’omissione
Formazione generale e specificaArt. 37, c. 1Sanzione art. 55
Addestramento all’uso di attrezzature/DPIArt. 37, c. 4-5Sanzione art. 55
Formazione di preposti e dirigentiArt. 37, c. 7Sanzione art. 55
Aggiornamento periodicoArt. 37 + Accordo Stato-RegioniSanzione art. 55

Dall’ammenda alla responsabilità penale aggravata

Il rischio più grave non è la sola ammenda. Se un lavoratore non formato subisce un infortunio, la mancata formazione diventa la colpa specifica che aggrava i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) per violazione delle norme antinfortunistiche, con pene sensibilmente più alte e procedibilità d’ufficio. Per questi reati l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre la responsabilità amministrativa dell’ente, con sanzioni pecuniarie per quote e possibili sanzioni interdittive (sospensione attività, divieto di contrattare con la PA). La formazione documentata è quindi anche lo scudo probatorio principale del datore di lavoro.

Domande frequenti

Qual è la sanzione per mancata formazione dei lavoratori?

L’art. 55 D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda (di norma da circa 1.500 a oltre 6.000 €, importi rivalutati per decreto), applicabile per ciascun lavoratore non formato.

La sanzione si applica una sola volta?

No: l’omissione si considera per ciascun lavoratore non formato, perciò in aziende con più dipendenti gli importi si sommano e possono diventare molto elevati.

Si può evitare il procedimento penale regolarizzando?

Trattandosi di contravvenzione, si applica la prescrizione del D.Lgs. 758/1994: ottemperando alla prescrizione dell’organo di vigilanza ed effettuando la formazione, con pagamento dell’ammenda ridotta, il reato si estingue.

Cosa succede se un lavoratore non formato si infortuna?

La mancata formazione aggrava i reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) per violazione delle norme antinfortunistiche, con pene più alte e procedibilità d’ufficio.

L’azienda come ente può essere sanzionata?

Sì: per omicidio e lesioni gravi/gravissime colpose con violazione antinfortunistica l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente, con sanzioni pecuniarie e possibili misure interdittive.

Riferimenti normativi

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08
  • Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001
  • D.Lgs. 758/1994

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