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DVR Online — Documento Valutazione Rischi digitale

Crea, aggiorna e archivia il Documento di Valutazione dei Rischi della tua azienda completamente online, in tutta Italia. Wizard guidato, contenuti ATECO-aware e piena conformità con il D.Lgs. 81/08 art. 28-29, con l’assistenza di consulenti qualificati.

Wizard guidato passo-passo

Crea il DVR in poche ore con un wizard che ti guida nelle sezioni richieste dal D.Lgs. 81/08.

ATECO-aware

Rischi precompilati in base al codice ATECO della tua attività: edilizia, manifatturiero, sanità e altri settori.

Archivio versionato

Ogni revisione del DVR è archiviata con data, autore e firma digitale per la tracciabilità.

Aggiornamenti normativi

Notifiche automatiche quando cambia la normativa di riferimento o scade la revisione triennale.

Esportazione PDF/A

Genera il documento finale firmabile e archiviabile a norma con metadata e timestamp.

Conforme art. 28-29 D.Lgs. 81/08

Sezioni obbligatorie: descrizione attività, misure di prevenzione, programma di miglioramento.

Servizio attivo in tutta Italia

Il tuo DVR a norma, ovunque sei in Italia

Redigiamo e aggiorniamo il DVR della tua azienda online, con wizard guidato ATECO-aware e supporto di un tecnico della sicurezza. Nessuna trasferta necessaria: il servizio copre l'intero territorio nazionale, dal Nord al Sud Italia.

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Consulenti qualificati

Perché scegliere 123Sicurezza per DVR Online

Un team di tecnici della sicurezza e medici del lavoro segue le aziende italiane di ogni settore e dimensione, con metodo, tracciabilità e supporto continuo.

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Domande frequenti

Che cos’è il DVR online e ha lo stesso valore legale di quello cartaceo?
Il DVR online è il Documento di Valutazione dei Rischi redatto, aggiornato e archiviato tramite una piattaforma digitale. Ha pieno valore legale come quello cartaceo, a condizione che rispetti i contenuti minimi previsti dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e che gli sia attribuita data certa con le firme richieste.
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende?
Sì. Il DVR è obbligatorio per ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore. Dal 1° giugno 2013 è stata abolita l’autocertificazione anche per le aziende fino a 10 lavoratori: queste possono utilizzare le procedure standardizzate, ma devono comunque redigere un DVR completo.
Come si attribuisce la data certa a un DVR online?
L’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 richiede la data certa, provata dalla firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione di RSPP, RLS (o RLST) e medico competente. In ambito digitale si ottiene con firma digitale e marca temporale, oppure con PEC, che garantiscono l’opponibilità a terzi.
Ogni quanto va aggiornato il DVR?
Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, in caso di nuovi rischi, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede (art. 29 comma 3). Non esiste una scadenza fissa triennale generalizzata, ma è buona prassi riesaminarlo periodicamente; gestirlo online facilita il versionamento e la tracciabilità delle revisioni.
Cosa si rischia se manca il DVR o non è conforme?
L’omessa valutazione dei rischi o la mancata redazione del DVR sono punite con l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda che può arrivare fino a circa 7.862 euro. La mancanza della data certa comporta una sanzione separata (ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro), oltre alla sospensione possibile dell’attività.

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