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Codici ATECO — Classificazione attività e rischi sicurezza

Esplora i settori ATECO supportati da 123Sicurezza. Per ciascun codice trovi i principali obblighi di sicurezza, gli adempimenti formativi e la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08.

Edilizia

ATECO F (41-43)

Cantieri edili, costruzioni civili e impiantistica.

Manifatturiero

ATECO C (10-33)

Industria manifatturiera, produzione e trasformazione.

Sanità

ATECO Q (86-88)

Ospedali, cliniche, RSA, ambulatori.

Commercio

ATECO G (45-47)

Commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Trasporti e Logistica

ATECO H (49-53)

Trasporto merci, persone, magazzinaggio.

Agricoltura

ATECO A (01-03)

Aziende agricole, allevamento, silvicoltura.

Servizi Professionali

ATECO M / K / N

Studi professionali, consulenza, servizi.

Domande frequenti

A cosa serve il codice ATECO per gli obblighi di sicurezza sul lavoro?
Il codice ATECO identifica il settore di attività dell’azienda e, ai fini della sicurezza, viene usato per attribuire la classe di rischio (basso, medio o alto). Da questa classe dipendono la durata della formazione specifica dei lavoratori e, insieme alla valutazione dei rischi, l’insieme degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria, DPI).
Quali sono gli obblighi di sicurezza legati al codice ATECO?
A prescindere dal settore, ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore deve redigere il DVR (artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/08), nominare RSPP e, dove previsto, medico competente, formare e informare i lavoratori (art. 37), designare addetti antincendio e primo soccorso e fornire i DPI. Il codice ATECO incide soprattutto sull’intensità di questi adempimenti, perché determina la classe di rischio del settore.
Come si determina la classe di rischio (basso, medio, alto) dal codice ATECO?
La classe di rischio è associata al settore ATECO secondo le tabelle allegate all’Accordo Stato-Regioni sulla formazione. Per esempio edilizia, sanità e industria manifatturiera rientrano in genere nel rischio alto, mentre uffici e molti servizi sono a rischio basso. Da questa classe derivano le ore di formazione specifica dei lavoratori: 4 ore (basso), 8 ore (medio) o 12 ore (alto), in aggiunta alle 4 ore di formazione generale.
È cambiato qualcosa con la nuova classificazione ATECO 2025?
Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, adottata operativamente dal 1° aprile 2025, che aggiorna codici, titoli e sezioni. Ai fini della sicurezza sul lavoro, però, l’attribuzione della classe di rischio continua a basarsi sulla classificazione ATECO 2007, come richiamato anche dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Conviene quindi verificare entrambi i riferimenti quando si imposta il piano formativo.
Il codice ATECO determina anche la formazione e la sorveglianza sanitaria?
Sì, in modo indiretto. La classe di rischio collegata al codice ATECO fissa la durata della formazione specifica dei lavoratori e orienta l’individuazione dei rischi che fanno scattare la sorveglianza sanitaria (es. rumore, movimentazione carichi, agenti chimici). L’obbligo concreto di visite mediche, però, nasce dalla valutazione dei rischi del DVR e dal protocollo sanitario definito dal medico competente, non dal solo codice ATECO.

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