Codici ATECO — Classificazione attività e rischi sicurezza
Esplora i settori ATECO supportati da 123Sicurezza. Per ciascun codice trovi i principali obblighi di sicurezza, gli adempimenti formativi e la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08.
Edilizia
ATECO F (41-43)Cantieri edili, costruzioni civili e impiantistica.
Manifatturiero
ATECO C (10-33)Industria manifatturiera, produzione e trasformazione.
Sanità
ATECO Q (86-88)Ospedali, cliniche, RSA, ambulatori.
Commercio
ATECO G (45-47)Commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Trasporti e Logistica
ATECO H (49-53)Trasporto merci, persone, magazzinaggio.
Agricoltura
ATECO A (01-03)Aziende agricole, allevamento, silvicoltura.
Servizi Professionali
ATECO M / K / NStudi professionali, consulenza, servizi.
Domande frequenti
- A cosa serve il codice ATECO per gli obblighi di sicurezza sul lavoro?
- Il codice ATECO identifica il settore di attività dell’azienda e, ai fini della sicurezza, viene usato per attribuire la classe di rischio (basso, medio o alto). Da questa classe dipendono la durata della formazione specifica dei lavoratori e, insieme alla valutazione dei rischi, l’insieme degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria, DPI).
- Quali sono gli obblighi di sicurezza legati al codice ATECO?
- A prescindere dal settore, ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore deve redigere il DVR (artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/08), nominare RSPP e, dove previsto, medico competente, formare e informare i lavoratori (art. 37), designare addetti antincendio e primo soccorso e fornire i DPI. Il codice ATECO incide soprattutto sull’intensità di questi adempimenti, perché determina la classe di rischio del settore.
- Come si determina la classe di rischio (basso, medio, alto) dal codice ATECO?
- La classe di rischio è associata al settore ATECO secondo le tabelle allegate all’Accordo Stato-Regioni sulla formazione. Per esempio edilizia, sanità e industria manifatturiera rientrano in genere nel rischio alto, mentre uffici e molti servizi sono a rischio basso. Da questa classe derivano le ore di formazione specifica dei lavoratori: 4 ore (basso), 8 ore (medio) o 12 ore (alto), in aggiunta alle 4 ore di formazione generale.
- È cambiato qualcosa con la nuova classificazione ATECO 2025?
- Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, adottata operativamente dal 1° aprile 2025, che aggiorna codici, titoli e sezioni. Ai fini della sicurezza sul lavoro, però, l’attribuzione della classe di rischio continua a basarsi sulla classificazione ATECO 2007, come richiamato anche dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Conviene quindi verificare entrambi i riferimenti quando si imposta il piano formativo.
- Il codice ATECO determina anche la formazione e la sorveglianza sanitaria?
- Sì, in modo indiretto. La classe di rischio collegata al codice ATECO fissa la durata della formazione specifica dei lavoratori e orienta l’individuazione dei rischi che fanno scattare la sorveglianza sanitaria (es. rumore, movimentazione carichi, agenti chimici). L’obbligo concreto di visite mediche, però, nasce dalla valutazione dei rischi del DVR e dal protocollo sanitario definito dal medico competente, non dal solo codice ATECO.
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