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Quando scade il corso preposto? La regola dei 2 anni

Dopo il D.L. 146/2021 la formazione del preposto va aggiornata ogni 2 anni, obbligatoriamente in presenza. Il preposto inoltre deve essere designato formalmente dal datore di lavoro (non esiste più il preposto “di fatto” esente da formazione). Ecco scadenze, durate e modalità da rispettare.

Aggiornato il 2026-06-21 · Redazione 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

La regola dei 2 anni

Il D.L. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021, ha modificato gli artt. 18, 19 e 37 del D.Lgs. 81/08 rafforzando il ruolo del preposto. Sul piano formativo l’effetto principale è il passaggio a un aggiornamento biennale (in luogo del quinquennale generico), da svolgersi obbligatoriamente in presenza. La durata e i contenuti minimi dell’aggiornamento sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni 2024; la formazione iniziale del preposto è aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore e va erogata prima dell’assunzione effettiva del ruolo.

Scadenze e modalità a confronto

AspettoPrepostoLavoratoreDirigente
Periodicità aggiornamentoBiennaleQuinquennaleQuinquennale
Modalità aggiornamentoIn presenza obbligatoriaAnche e-learningAnche e-learning
Designazione formaleObbligatoria (art. 19)Non applicabilePer delega/organigramma

Designazione formale e responsabilità

Il D.L. 146/2021 ha eliminato la figura del preposto “di fatto” come soggetto non formalizzato: il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare e designare i preposti, dandone evidenza scritta. Il preposto sovrintende e vigila sull’osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e, in caso di non conformità persistenti, deve interrompere l’attività e segnalare al superiore. La mancata formazione o il mancato aggiornamento del preposto sono sanzionati a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 55, oltre a costituire elemento aggravante in caso di infortunio.

Domande frequenti

Ogni quanto si aggiorna la formazione del preposto?

Ogni 2 anni, con aggiornamento obbligatoriamente in presenza, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 all’art. 37 D.Lgs. 81/08.

L’aggiornamento del preposto si può fare in e-learning?

No: l’aggiornamento del preposto deve avvenire in presenza. L’e-learning non è ammesso per questa specifica formazione.

Esiste ancora il preposto “di fatto”?

Ai fini delle responsabilità chi svolge in concreto funzioni di preposto resta tale, ma il D.L. 146/2021 impone al datore di lavoro di individuare e designare formalmente i preposti e di formarli: non averlo fatto è una violazione.

La formazione di preposto sostituisce quella di lavoratore?

No: è aggiuntiva. Il preposto deve aver completato la formazione di lavoratore (generale e specifica) e in più quella specifica per il ruolo di preposto.

Cosa si rischia se il preposto non è formato?

Sanzioni penali a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda) e un aggravamento della responsabilità in caso di infortunio collegato alla mancata vigilanza.

Riferimenti normativi

  • Art. 19 D.Lgs. 81/08
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.L. 146/2021
  • Accordo Stato-Regioni 2024

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