La regola dei 2 anni
Il D.L. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021, ha modificato gli artt. 18, 19 e 37 del D.Lgs. 81/08 rafforzando il ruolo del preposto. Sul piano formativo l’effetto principale è il passaggio a un aggiornamento biennale (in luogo del quinquennale generico), da svolgersi obbligatoriamente in presenza. La durata e i contenuti minimi dell’aggiornamento sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni 2024; la formazione iniziale del preposto è aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore e va erogata prima dell’assunzione effettiva del ruolo.
Scadenze e modalità a confronto
| Aspetto | Preposto | Lavoratore | Dirigente |
|---|---|---|---|
| Periodicità aggiornamento | Biennale | Quinquennale | Quinquennale |
| Modalità aggiornamento | In presenza obbligatoria | Anche e-learning | Anche e-learning |
| Designazione formale | Obbligatoria (art. 19) | Non applicabile | Per delega/organigramma |
Designazione formale e responsabilità
Il D.L. 146/2021 ha eliminato la figura del preposto “di fatto” come soggetto non formalizzato: il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare e designare i preposti, dandone evidenza scritta. Il preposto sovrintende e vigila sull’osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e, in caso di non conformità persistenti, deve interrompere l’attività e segnalare al superiore. La mancata formazione o il mancato aggiornamento del preposto sono sanzionati a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 55, oltre a costituire elemento aggravante in caso di infortunio.
Domande frequenti
Ogni quanto si aggiorna la formazione del preposto?
Ogni 2 anni, con aggiornamento obbligatoriamente in presenza, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 all’art. 37 D.Lgs. 81/08.
L’aggiornamento del preposto si può fare in e-learning?
No: l’aggiornamento del preposto deve avvenire in presenza. L’e-learning non è ammesso per questa specifica formazione.
Esiste ancora il preposto “di fatto”?
Ai fini delle responsabilità chi svolge in concreto funzioni di preposto resta tale, ma il D.L. 146/2021 impone al datore di lavoro di individuare e designare formalmente i preposti e di formarli: non averlo fatto è una violazione.
La formazione di preposto sostituisce quella di lavoratore?
No: è aggiuntiva. Il preposto deve aver completato la formazione di lavoratore (generale e specifica) e in più quella specifica per il ruolo di preposto.
Cosa si rischia se il preposto non è formato?
Sanzioni penali a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda) e un aggravamento della responsabilità in caso di infortunio collegato alla mancata vigilanza.
Riferimenti normativi
- Art. 19 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- D.L. 146/2021
- Accordo Stato-Regioni 2024
Link correlati
- Glossario: Preposto(glossario)
- Glossario: Formazione preposto(glossario)
- Guida nomina preposto(glossario)
- Accordo Stato-Regioni 2024(news)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
Preposto
Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).
- Termine
Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- Termine
Preposto formato
Il preposto è il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività e ne garantisce l’attuazione (art. 2). Dopo la riforma della Legge 215/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro, ricevere formazione aggiornata almeno ogni due anni e intervenire fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave.
- Termine
Formatore qualificato sicurezza
Formatore qualificato sicurezza: Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.