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Preposto

Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è il preposto

Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. È una figura operativa di vigilanza: non valuta i rischi né predispone le misure (compito del datore di lavoro), ma controlla che vengano rispettate sul campo.

Obblighi del preposto (art. 19)

L’art. 19 elenca gli obblighi del preposto, tra cui:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali da parte dei singoli lavoratori;
  • intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo indicazioni di sicurezza;
  • in caso di mancato rispetto o di persistente inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi o di condizioni di pericolo, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente;
  • informare i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato.

Le novità del D.L. 146/2021

La riforma introdotta dal D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021) ha rafforzato il ruolo: il preposto deve essere obbligatoriamente individuato dal datore di lavoro e dal dirigente (non si è più preposti solo «di fatto»), il contratto collettivo può prevedere un’indennità adeguata e l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave è stato reso esplicito. La formazione è di 8 ore aggiuntive con aggiornamento biennale di almeno 6 ore; gli aggiornamenti per il preposto devono svolgersi prevalentemente in presenza.

Domande frequenti

Il preposto deve essere nominato per iscritto?

Dal D.L. 146/2021 il preposto deve essere individuato dal datore di lavoro o dal dirigente; non esiste più il preposto «di fatto». È buona prassi formalizzare l’individuazione per iscritto per documentare ruolo e ambito.

Il preposto può fermare i lavori?

Sì. In caso di deficienze dei mezzi o di condizioni di pericolo deve interrompere temporaneamente l’attività e segnalare al datore di lavoro o al dirigente; deve inoltre fermare il singolo lavoratore in caso di inosservanza persistente.

Quante ore di formazione deve fare il preposto?

8 ore di formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore, da svolgersi prevalentemente in presenza.

Che differenza c’è tra preposto e dirigente?

Il dirigente organizza l’attività attuando le direttive del datore di lavoro con autonomia decisionale e di spesa; il preposto sovrintende e vigila sull’esecuzione concreta delle lavorazioni, senza poteri di spesa.

Il preposto è responsabile in caso di infortunio?

Può esserlo se l’infortunio deriva da una mancata vigilanza o da un omesso intervento rientrante nei suoi obblighi ex art. 19, nei limiti dei poteri effettivamente attribuiti.

Riferimenti normativi

  • Art. 2 D.Lgs. 81/08
  • Art. 19 D.Lgs. 81/08
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.L. 146/2021

Sinonimi

Capo squadra, Responsabile di reparto

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