Chi è il preposto
Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. È una figura operativa di vigilanza: non valuta i rischi né predispone le misure (compito del datore di lavoro), ma controlla che vengano rispettate sul campo.
Obblighi del preposto (art. 19)
L’art. 19 elenca gli obblighi del preposto, tra cui:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali da parte dei singoli lavoratori;
- intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo indicazioni di sicurezza;
- in caso di mancato rispetto o di persistente inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi o di condizioni di pericolo, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente;
- informare i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato.
Le novità del D.L. 146/2021
La riforma introdotta dal D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021) ha rafforzato il ruolo: il preposto deve essere obbligatoriamente individuato dal datore di lavoro e dal dirigente (non si è più preposti solo «di fatto»), il contratto collettivo può prevedere un’indennità adeguata e l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave è stato reso esplicito. La formazione è di 8 ore aggiuntive con aggiornamento biennale di almeno 6 ore; gli aggiornamenti per il preposto devono svolgersi prevalentemente in presenza.
Domande frequenti
Il preposto deve essere nominato per iscritto?
Dal D.L. 146/2021 il preposto deve essere individuato dal datore di lavoro o dal dirigente; non esiste più il preposto «di fatto». È buona prassi formalizzare l’individuazione per iscritto per documentare ruolo e ambito.
Il preposto può fermare i lavori?
Sì. In caso di deficienze dei mezzi o di condizioni di pericolo deve interrompere temporaneamente l’attività e segnalare al datore di lavoro o al dirigente; deve inoltre fermare il singolo lavoratore in caso di inosservanza persistente.
Quante ore di formazione deve fare il preposto?
8 ore di formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore, da svolgersi prevalentemente in presenza.
Che differenza c’è tra preposto e dirigente?
Il dirigente organizza l’attività attuando le direttive del datore di lavoro con autonomia decisionale e di spesa; il preposto sovrintende e vigila sull’esecuzione concreta delle lavorazioni, senza poteri di spesa.
Il preposto è responsabile in caso di infortunio?
Può esserlo se l’infortunio deriva da una mancata vigilanza o da un omesso intervento rientrante nei suoi obblighi ex art. 19, nei limiti dei poteri effettivamente attribuiti.
Riferimenti normativi
- Art. 2 D.Lgs. 81/08
- Art. 19 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- D.L. 146/2021
Sinonimi
Capo squadra, Responsabile di reparto
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Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
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Preposto formato
Il preposto è il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività e ne garantisce l’attuazione (art. 2). Dopo la riforma della Legge 215/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro, ricevere formazione aggiornata almeno ogni due anni e intervenire fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave.
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Formatore qualificato sicurezza
Formatore qualificato sicurezza: Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.
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Lavoratore somministrato
Il lavoratore somministrato è inviato da un’agenzia per il lavoro (somministratore) presso un’impresa utilizzatrice. Ai fini della sicurezza è equiparato ai dipendenti dell’utilizzatore (art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08): obblighi di informazione, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria sono ripartiti tra somministratore e utilizzatore secondo il D.Lgs. 81/2015.