Perché un nuovo Accordo
L’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 demanda agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione. L’Accordo del 2024 unifica e sostituisce i precedenti del 2011 e del 2016, recependo anche le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 (formazione obbligatoria del datore di lavoro e aggiornamento del preposto). L’obiettivo è uniformare a livello nazionale criteri spesso applicati in modo disomogeneo dalle Regioni.
Le principali novità operative
| Tema | Cosa cambia |
|---|---|
| Formazione del datore di lavoro | Diventa obbligatoria e specifica (non più solo per il DL-RSPP) |
| Aggiornamento preposto | Biennale e obbligatoriamente in presenza (no e-learning) |
| E-learning | Ammesso con requisiti tecnologici, tracciabilità e verifica dell’apprendimento |
| Docenti | Requisiti rafforzati: esperienza documentata o credito formativo equivalente |
| Crediti formativi | Riconoscimento di formazioni pregresse per evitare duplicazioni |
Impatti per l’azienda
Il datore di lavoro deve verificare il proprio obbligo formativo personale, riprogrammare l’aggiornamento dei preposti in presenza con cadenza biennale e controllare che la piattaforma e-learning usata risponda ai requisiti di tracciabilità. La formazione generale dei lavoratori (4 ore) resta erogabile anche in e-learning, mentre la formazione specifica segue le durate per livello di rischio (4, 8 o 12 ore). Conservare attestati, registri e tracciati della piattaforma è indispensabile per dimostrare la conformità in caso di ispezione.
Domande frequenti
L’Accordo Stato-Regioni 2024 sostituisce quelli del 2011 e 2016?
Sì: riordina e unifica in un unico testo le regole sulla formazione, recependo anche le modifiche del D.L. 146/2021 su datore di lavoro e preposto.
La formazione del datore di lavoro è ora obbligatoria?
Sì. L’Accordo 2024, in attuazione del D.L. 146/2021, prevede una formazione specifica obbligatoria per il datore di lavoro, non più limitata al solo caso del datore che svolge funzioni di RSPP.
Il preposto può aggiornarsi in e-learning?
No: l’aggiornamento del preposto è biennale e deve avvenire obbligatoriamente in presenza, in coerenza con il D.L. 146/2021.
Quando si può usare l’e-learning?
L’e-learning è ammesso per la formazione generale e per parti della formazione specifica, purché la piattaforma garantisca requisiti tecnologici, tracciabilità del percorso e verifica finale dell’apprendimento.
Gli attestati già validi restano efficaci?
Sì: gli attestati conseguiti secondo i precedenti Accordi restano validi fino alla scadenza dell’aggiornamento; l’Accordo 2024 prevede inoltre il riconoscimento di crediti formativi per evitare duplicazioni.
Riferimenti normativi
- Accordo Stato-Regioni 2024
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- D.L. 146/2021
Link correlati
- Accordo Stato-Regioni(glossario)
- Guida: pianificare la formazione(guida)
- Glossario: Formazione preposto(glossario)
- Catalogo corsi(servizio)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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