Salta al contenuto principale

News

Accordo Stato-Regioni 2024: cosa cambia nella formazione sicurezza

L’Accordo Stato-Regioni 2024 riordina la formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08: disciplina più stringente dell’e-learning, requisiti rafforzati dei docenti, formazione obbligatoria del datore di lavoro e aggiornamento biennale in presenza per il preposto. Cambiano durate, modalità e tracciabilità, ma non l’impianto degli obblighi.

Aggiornato il 2026-06-21 · Redazione 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Perché un nuovo Accordo

L’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 demanda agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione. L’Accordo del 2024 unifica e sostituisce i precedenti del 2011 e del 2016, recependo anche le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 (formazione obbligatoria del datore di lavoro e aggiornamento del preposto). L’obiettivo è uniformare a livello nazionale criteri spesso applicati in modo disomogeneo dalle Regioni.

Le principali novità operative

TemaCosa cambia
Formazione del datore di lavoroDiventa obbligatoria e specifica (non più solo per il DL-RSPP)
Aggiornamento prepostoBiennale e obbligatoriamente in presenza (no e-learning)
E-learningAmmesso con requisiti tecnologici, tracciabilità e verifica dell’apprendimento
DocentiRequisiti rafforzati: esperienza documentata o credito formativo equivalente
Crediti formativiRiconoscimento di formazioni pregresse per evitare duplicazioni

Impatti per l’azienda

Il datore di lavoro deve verificare il proprio obbligo formativo personale, riprogrammare l’aggiornamento dei preposti in presenza con cadenza biennale e controllare che la piattaforma e-learning usata risponda ai requisiti di tracciabilità. La formazione generale dei lavoratori (4 ore) resta erogabile anche in e-learning, mentre la formazione specifica segue le durate per livello di rischio (4, 8 o 12 ore). Conservare attestati, registri e tracciati della piattaforma è indispensabile per dimostrare la conformità in caso di ispezione.

Domande frequenti

L’Accordo Stato-Regioni 2024 sostituisce quelli del 2011 e 2016?

Sì: riordina e unifica in un unico testo le regole sulla formazione, recependo anche le modifiche del D.L. 146/2021 su datore di lavoro e preposto.

La formazione del datore di lavoro è ora obbligatoria?

Sì. L’Accordo 2024, in attuazione del D.L. 146/2021, prevede una formazione specifica obbligatoria per il datore di lavoro, non più limitata al solo caso del datore che svolge funzioni di RSPP.

Il preposto può aggiornarsi in e-learning?

No: l’aggiornamento del preposto è biennale e deve avvenire obbligatoriamente in presenza, in coerenza con il D.L. 146/2021.

Quando si può usare l’e-learning?

L’e-learning è ammesso per la formazione generale e per parti della formazione specifica, purché la piattaforma garantisca requisiti tecnologici, tracciabilità del percorso e verifica finale dell’apprendimento.

Gli attestati già validi restano efficaci?

Sì: gli attestati conseguiti secondo i precedenti Accordi restano validi fino alla scadenza dell’aggiornamento; l’Accordo 2024 prevede inoltre il riconoscimento di crediti formativi per evitare duplicazioni.

Riferimenti normativi

  • Accordo Stato-Regioni 2024
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.L. 146/2021

Link correlati

Continua a leggere