Da dove parte un piano formativo
La formazione dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08; durate, contenuti e modalità sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni, oggi riordinato dall’edizione 2024 che unifica e sostituisce quelli del 2011 e 2016. Pianificare bene significa, per ogni persona, sapere quali corsi servono, entro quando vanno erogati e quando scade l’aggiornamento. Il primo passo è classificare il livello di rischio dell’azienda (basso, medio, alto) in base al codice ATECO, perché da questo dipende la durata della formazione specifica.
Durate e scadenze per ruolo
| Figura | Formazione iniziale | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratore (generale + specifica) | 4 h generale + 4/8/12 h specifica per rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposto | Modulo aggiuntivo specifico | Biennale, in presenza obbligatoria |
| Dirigente | Percorso dedicato | Ogni 5 anni |
| RSPP/ASPP | Moduli A, B (per settore ATECO) e C | Periodico per modulo B/C |
| Addetti antincendio e primo soccorso | In base al livello di rischio | Periodicità per livello |
La formazione generale (4 ore) e parti della specifica possono essere erogate in e-learning conforme; l’aggiornamento del preposto deve invece avvenire in presenza, in coerenza con il D.L. 146/2021.
Erogazione, tracciabilità e archivio
Scelta la modalità (aula, e-learning, blended), occorre verificare i requisiti dei docenti previsti dal D.I. 6/3/2013 e dall’Accordo 2024, programmare le sessioni e documentare tutto: registro presenze, verbale di valutazione dell’apprendimento, attestati e, per l’e-learning, i tracciati della piattaforma. Conservare le evidenze e tenere un cruscotto con alert anticipati (60-90 giorni) sulle scadenze è ciò che mette l’azienda al riparo dalla sanzione dell’art. 55, che si applica per ciascun lavoratore non formato.
Passi operativi
1. Classifica il rischio aziendale
Identifica il livello (basso/medio/alto) in base al codice ATECO: da questo dipende la durata della formazione specifica (4/8/12 ore).
2. Mappa i ruoli
Identifica lavoratori, preposti, dirigenti, addetti emergenza, RSPP/ASPP, RLS.
3. Verifica scadenze
Per ciascuno calcola la scadenza dell’aggiornamento (5 anni lavoratori e dirigenti, 2 anni preposti in presenza).
4. Programma le sessioni
Aula, e-learning o blended. Verifica i requisiti dei docenti (D.I. 6/3/2013). L’aggiornamento del preposto solo in presenza.
5. Documenta
Registro presenze, verbale di valutazione, attestati con QR di verifica, tracciati e-learning. Imposta alert a 60-90 giorni.
Domande frequenti
Da cosa dipende la durata della formazione specifica?
Dal livello di rischio dell’azienda determinato dal codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto, in aggiunta alle 4 ore di formazione generale comuni a tutti.
Ogni quanto va aggiornata la formazione?
I lavoratori e i dirigenti ogni 5 anni (6 ore), i preposti ogni 2 anni in presenza obbligatoria. Per addetti antincendio e primo soccorso la periodicità dipende dalla classificazione di rischio dell’attività.
L’aggiornamento del preposto può essere in e-learning?
No: dopo il D.L. 146/2021 l’aggiornamento del preposto è biennale e deve svolgersi obbligatoriamente in presenza. L’e-learning resta ammesso per la formazione generale e parti della specifica.
Cosa conservare come prova della formazione?
Registro presenze, verbale di valutazione dell’apprendimento, attestati e, per l’e-learning, i tracciati della piattaforma. Le evidenze vanno tenute pronte per le ispezioni.
Cosa si rischia se un lavoratore non è formato?
La sanzione penale dell’art. 55 D.Lgs. 81/08, applicabile per ciascun lavoratore non formato, e un aggravamento della responsabilità in caso di infortunio collegato alla mancata formazione.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Art. 55 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 2024
- D.L. 146/2021
Link correlati
- Accordo Stato-Regioni(glossario)
- Glossario: Formazione preposto(glossario)
- Accordo Stato-Regioni 2024(news)
- Sanzioni mancata formazione(news)
- Catalogo corsi(servizio)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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