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Guida

Come pianificare la formazione obbligatoria in azienda

Pianificare la formazione (art. 37 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni 2024) significa classificare il rischio ATECO, mappare ruoli e scadenze (lavoratori 5 anni, preposti 2 anni in presenza), scegliere modalità conformi e tracciare attestati. Un cruscotto con alert evita la più frequente causa di sanzione: l’aggiornamento scaduto.

Aggiornato il 2026-06-21 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Da dove parte un piano formativo

La formazione dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08; durate, contenuti e modalità sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni, oggi riordinato dall’edizione 2024 che unifica e sostituisce quelli del 2011 e 2016. Pianificare bene significa, per ogni persona, sapere quali corsi servono, entro quando vanno erogati e quando scade l’aggiornamento. Il primo passo è classificare il livello di rischio dell’azienda (basso, medio, alto) in base al codice ATECO, perché da questo dipende la durata della formazione specifica.

Durate e scadenze per ruolo

FiguraFormazione inizialeAggiornamento
Lavoratore (generale + specifica)4 h generale + 4/8/12 h specifica per rischio6 h ogni 5 anni
PrepostoModulo aggiuntivo specificoBiennale, in presenza obbligatoria
DirigentePercorso dedicatoOgni 5 anni
RSPP/ASPPModuli A, B (per settore ATECO) e CPeriodico per modulo B/C
Addetti antincendio e primo soccorsoIn base al livello di rischioPeriodicità per livello

La formazione generale (4 ore) e parti della specifica possono essere erogate in e-learning conforme; l’aggiornamento del preposto deve invece avvenire in presenza, in coerenza con il D.L. 146/2021.

Erogazione, tracciabilità e archivio

Scelta la modalità (aula, e-learning, blended), occorre verificare i requisiti dei docenti previsti dal D.I. 6/3/2013 e dall’Accordo 2024, programmare le sessioni e documentare tutto: registro presenze, verbale di valutazione dell’apprendimento, attestati e, per l’e-learning, i tracciati della piattaforma. Conservare le evidenze e tenere un cruscotto con alert anticipati (60-90 giorni) sulle scadenze è ciò che mette l’azienda al riparo dalla sanzione dell’art. 55, che si applica per ciascun lavoratore non formato.

Passi operativi

  1. 1. Classifica il rischio aziendale

    Identifica il livello (basso/medio/alto) in base al codice ATECO: da questo dipende la durata della formazione specifica (4/8/12 ore).

  2. 2. Mappa i ruoli

    Identifica lavoratori, preposti, dirigenti, addetti emergenza, RSPP/ASPP, RLS.

  3. 3. Verifica scadenze

    Per ciascuno calcola la scadenza dell’aggiornamento (5 anni lavoratori e dirigenti, 2 anni preposti in presenza).

  4. 4. Programma le sessioni

    Aula, e-learning o blended. Verifica i requisiti dei docenti (D.I. 6/3/2013). L’aggiornamento del preposto solo in presenza.

  5. 5. Documenta

    Registro presenze, verbale di valutazione, attestati con QR di verifica, tracciati e-learning. Imposta alert a 60-90 giorni.

Domande frequenti

Da cosa dipende la durata della formazione specifica?

Dal livello di rischio dell’azienda determinato dal codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto, in aggiunta alle 4 ore di formazione generale comuni a tutti.

Ogni quanto va aggiornata la formazione?

I lavoratori e i dirigenti ogni 5 anni (6 ore), i preposti ogni 2 anni in presenza obbligatoria. Per addetti antincendio e primo soccorso la periodicità dipende dalla classificazione di rischio dell’attività.

L’aggiornamento del preposto può essere in e-learning?

No: dopo il D.L. 146/2021 l’aggiornamento del preposto è biennale e deve svolgersi obbligatoriamente in presenza. L’e-learning resta ammesso per la formazione generale e parti della specifica.

Cosa conservare come prova della formazione?

Registro presenze, verbale di valutazione dell’apprendimento, attestati e, per l’e-learning, i tracciati della piattaforma. Le evidenze vanno tenute pronte per le ispezioni.

Cosa si rischia se un lavoratore non è formato?

La sanzione penale dell’art. 55 D.Lgs. 81/08, applicabile per ciascun lavoratore non formato, e un aggravamento della responsabilità in caso di infortunio collegato alla mancata formazione.

Riferimenti normativi

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 2024
  • D.L. 146/2021

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