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Termine · Formazione

Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

Gli Accordi Stato-Regioni definiscono contenuti, durata, modalità e aggiornamento della formazione obbligatoria in materia di sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro-RSPP e figure speciali. Attuano gli artt. 34, 37 del D.Lgs. 81/08, distinguendo per livello di rischio del settore ATECO.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cosa sono gli Accordi Stato-Regioni

Gli Accordi Stato-Regioni sono i provvedimenti, adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che definiscono i contenuti minimi, la durata, le modalità e gli obblighi di aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Danno attuazione agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/08, fissando il quadro a cui devono attenersi datori di lavoro, organismi paritetici ed enti formatori. Lo storico Accordo del 21/12/2011 ha disciplinato lavoratori, preposti e dirigenti; l’Accordo del 7/7/2016 ha riordinato RSPP/ASPP e datore di lavoro-RSPP.

Durate per ruolo

La durata della formazione del lavoratore dipende dalla classe di rischio del settore ATECO (basso, medio, alto):

FiguraFormazione inizialeAggiornamento
Lavoratore4 ore generale + 4/8/12 ore specifico (rischio basso/medio/alto)6 ore ogni 5 anni
Preposto8 ore (oltre a quella di lavoratore)6 ore ogni 2 anni
Dirigente16 ore6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro-RSPP16 / 32 / 48 ore per rischio6 / 10 / 14 ore ogni 5 anni

La formazione va erogata durante l’orario di lavoro, senza oneri per il lavoratore, e completata prima o al momento dell’avvio dell’attività, dell’assunzione o del cambio mansione.

L’Accordo unico del 2024

L’Accordo Stato-Regioni del 2024 (in attuazione del D.L. 146/2021) ha riunificato e aggiornato la disciplina, introducendo tra l’altro: l’obbligo di formazione specifica per il datore di lavoro, la regolamentazione più puntuale dell’e-learning e della formazione in videoconferenza sincrona, i criteri di qualificazione di docenti e soggetti formatori, e il riordino dei percorsi per le figure speciali (addetti emergenza, lavoratori che usano attrezzature ad abilitazione). Restano fermi gli obblighi di addestramento pratico, distinto dalla formazione teorica.

Domande frequenti

Cosa stabiliscono gli Accordi Stato-Regioni?

Contenuti minimi, durata, modalità e aggiornamento della formazione obbligatoria su salute e sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro-RSPP e figure speciali, in attuazione degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Quanto dura la formazione del lavoratore?

4 ore di modulo generale più un modulo specifico di 4, 8 o 12 ore a seconda del rischio basso, medio o alto del settore ATECO, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni.

L’Accordo 2024 ha cambiato qualcosa?

Sì. Ha riunificato la disciplina, introdotto la formazione obbligatoria del datore di lavoro, regolato meglio e-learning e videoconferenza e definito i criteri di qualificazione di docenti e soggetti formatori.

La formazione può essere fatta in e-learning?

In parte sì, nei limiti e con i requisiti tecnici fissati dagli Accordi: alcuni moduli e l’addestramento pratico richiedono comunque la presenza, mentre per i preposti l’aggiornamento è prevalentemente in presenza.

La formazione è a carico del lavoratore?

No. Deve svolgersi durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori; gli oneri sono a carico del datore di lavoro.

Riferimenti normativi

  • Artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
  • Accordo Stato-Regioni 7/7/2016
  • Accordo Stato-Regioni 2024
  • D.L. 146/2021

Sinonimi

Accordo formazione sicurezza, ASR formazione

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