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Termine · Formazione

Formazione dei Lavoratori

La formazione dei lavoratori è l’obbligo, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, di fornire un percorso di formazione generale e specifica in materia di sicurezza, differenziato per livello di rischio del settore ATECO, con aggiornamento quinquennale. È a carico del datore di lavoro e gratuita per il lavoratore.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

L’obbligo formativo

La formazione dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, i cui contenuti e durate minime sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni. Deve essere erogata in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, avvenire durante l’orario di lavoro e non comportare oneri economici per i lavoratori. La formazione va distinta dall’informazione (art. 36), che trasmette notizie e contenuti, e dall’addestramento, che consiste nella prova pratica all’uso corretto di attrezzature, macchine e DPI.

Durata in base al rischio

La formazione del lavoratore si compone di un modulo generale comune e di un modulo specifico la cui durata dipende dalla classe di rischio del settore ATECO:

ComponenteDurataNote
Modulo generale4 oreComune a tutti i lavoratori
Modulo specifico — rischio basso4 oreTotale 8 ore
Modulo specifico — rischio medio8 oreTotale 12 ore
Modulo specifico — rischio alto12 oreTotale 16 ore
Aggiornamento6 oreOgni 5 anni

La formazione deve avvenire prima o al momento dell’inizio dell’attività, dell’assunzione, del trasferimento o cambio mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature o rischi.

Figure con percorsi aggiuntivi

Oltre alla formazione di base, specifiche figure seguono percorsi dedicati: preposti (8 ore aggiuntive + aggiornamento biennale di 6 ore), dirigenti (16 ore + aggiornamento quinquennale), RLS (32 ore), addetti antincendio e primo soccorso, e i lavoratori che usano attrezzature che richiedono una specifica abilitazione (Accordo del 22/2/2012, es. carrelli elevatori, gru, PLE). La mancata formazione è una violazione sanzionata penalmente e incide pesantemente sul profilo di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.

Domande frequenti

Quante ore di formazione deve fare un lavoratore?

4 ore di modulo generale più un modulo specifico di 4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio basso, medio o alto del settore ATECO, per un totale di 8, 12 o 16 ore.

Ogni quanto va aggiornata la formazione?

L’aggiornamento per i lavoratori è quinquennale e ha una durata minima di 6 ore. Preposti e altre figure hanno cadenze e durate proprie.

La formazione è a carico del lavoratore?

No. È un obbligo del datore di lavoro, va svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del lavoratore.

Che differenza c’è tra formazione, informazione e addestramento?

L’informazione (art. 36) trasmette contenuti e notizie; la formazione è il percorso strutturato dell’art. 37; l’addestramento è la prova pratica all’uso corretto di attrezzature, macchine e DPI.

Cosa rischia il datore di lavoro se non forma i lavoratori?

La mancata formazione è una violazione sanzionata penalmente e aggrava la posizione del datore di lavoro in caso di infortunio, oltre a esporre l’azienda a provvedimenti in sede ispettiva.

Riferimenti normativi

  • Art. 36 D.Lgs. 81/08
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
  • Accordo Stato-Regioni 2024

Sinonimi

Formazione generale e specifica, Corso sicurezza lavoratori

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