Definizione e priorità delle misure
L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce lavoro in quota l'attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il rischio è tipico di coperture, ponteggi, scale, opere provvisionali e manutenzioni in altezza. La normativa (artt. 111 e seguenti) impone una precisa gerarchia: il datore di lavoro deve dare priorità alle misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, impalcati, andatoie) rispetto a quelle individuali, e scegliere le attrezzature più idonee a garantire condizioni di lavoro sicure.
Protezioni collettive e individuali
Quando la protezione collettiva non è sufficiente o praticabile, si ricorre ai sistemi di protezione individuale dalle cadute (DPI di terza categoria), composti da punto di ancoraggio, sottosistema di collegamento (cordino con assorbitore, dispositivo retrattile) e imbracatura. Per questi DPI l'addestramento è obbligatorio. Un elemento fondamentale è il tirante d'aria, cioè lo spazio libero di caduta necessario affinché il dispositivo arresti la caduta prima dell'impatto al suolo.
| Livello | Esempi | Quando |
|---|---|---|
| Protezione collettiva | Parapetti, reti, impalcati, ponteggi | Prioritaria (art. 111) |
| Protezione individuale | Imbracatura, cordino, retrattile, linea vita | Quando la collettiva non è praticabile |
| Accesso e posizionamento su funi | Doppia fune (lavoro + sicurezza) | Solo in casi specifici (art. 116) |
Ponteggi, scale e formazione
I ponteggi e le opere provvisionali sono disciplinati dagli artt. 122 e seguenti, con obbligo di PiMUS per montaggio, uso e smontaggio; le scale a pioli e portatili dall'art. 113. Per i montatori di ponteggi e per i lavori su funi è richiesta formazione e addestramento specifici (Allegato XXI). Il rischio caduta va valutato nel DVR e, nei cantieri, nel POS/PSC, identificando per ogni fase di lavoro le protezioni adottate e le procedure di salvataggio in quota.
Domande frequenti
Da quale altezza si parla di lavoro in quota?
L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 considera lavoro in quota l’attività che espone a un rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.
Vengono prima le protezioni collettive o quelle individuali?
Prima quelle collettive (parapetti, reti, impalcati): l’art. 111 impone di privilegiarle. I DPI anticaduta si usano solo quando la protezione collettiva non è sufficiente o praticabile.
Cos’è il tirante d’aria?
È lo spazio libero di caduta necessario affinché il sistema anticaduta arresti il lavoratore prima dell’impatto al suolo o contro ostacoli; va verificato prima di ogni utilizzo del dispositivo.
Serve una formazione specifica per il lavoro in quota?
Sì, oltre all’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria, per i montatori di ponteggi e per i lavori di accesso e posizionamento su funi è richiesta formazione specifica (Allegato XXI).
Il rischio caduta dall’alto va nel DVR?
Sì. Va valutato nel DVR e, nei cantieri, nel POS e nel PSC, indicando per ciascuna fase le protezioni adottate e le procedure di emergenza e salvataggio in quota.
Riferimenti normativi
- Art. 107 D.Lgs. 81/08
- Art. 111 D.Lgs. 81/08
- Art. 115 D.Lgs. 81/08
- Art. 116 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
lavoro in quota, caduta dall’alto, rischio cadute
Link correlati
- Imbracatura anticaduta(glossario)
- DPI di terza categoria(glossario)
- Ponteggio e PiMUS(glossario)
- DVR(glossario)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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Ponteggio e PiMUS
Il ponteggio è l’opera provvisionale per i lavori in quota disciplinata dal Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 81/08. Per ogni ponteggio va redatto il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, art. 134), tenuto in cantiere; il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio richiedono personale con formazione specifica (Allegato XXI).
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DPI di terza categoria anticaduta
DPI salvavita contro le cadute dall'alto (imbracature, cordini, assorbitori, retrattili, ancoraggi): essendo di terza categoria richiedono formazione, addestramento certificato e controlli periodici documentati.
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DPI — Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI sono le attrezzature che il lavoratore indossa per proteggersi dai rischi residui non eliminabili con misure tecniche o collettive. Sono classificati in tre categorie dal Reg. UE 2016/425 e disciplinati dagli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08, che ne impongono fornitura gratuita e formazione.
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).