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Termine · Rischi

Rischio caduta dall’alto

La caduta dall'alto è la prima causa di infortunio mortale nei cantieri. Riguarda il lavoro in quota, definito dall'art. 107 del D.Lgs. 81/08 come l'attività che espone a un rischio di caduta da quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il Titolo IV impone la priorità delle protezioni collettive su quelle individuali.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Definizione e priorità delle misure

L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce lavoro in quota l'attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il rischio è tipico di coperture, ponteggi, scale, opere provvisionali e manutenzioni in altezza. La normativa (artt. 111 e seguenti) impone una precisa gerarchia: il datore di lavoro deve dare priorità alle misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, impalcati, andatoie) rispetto a quelle individuali, e scegliere le attrezzature più idonee a garantire condizioni di lavoro sicure.

Protezioni collettive e individuali

Quando la protezione collettiva non è sufficiente o praticabile, si ricorre ai sistemi di protezione individuale dalle cadute (DPI di terza categoria), composti da punto di ancoraggio, sottosistema di collegamento (cordino con assorbitore, dispositivo retrattile) e imbracatura. Per questi DPI l'addestramento è obbligatorio. Un elemento fondamentale è il tirante d'aria, cioè lo spazio libero di caduta necessario affinché il dispositivo arresti la caduta prima dell'impatto al suolo.

LivelloEsempiQuando
Protezione collettivaParapetti, reti, impalcati, ponteggiPrioritaria (art. 111)
Protezione individualeImbracatura, cordino, retrattile, linea vitaQuando la collettiva non è praticabile
Accesso e posizionamento su funiDoppia fune (lavoro + sicurezza)Solo in casi specifici (art. 116)

Ponteggi, scale e formazione

I ponteggi e le opere provvisionali sono disciplinati dagli artt. 122 e seguenti, con obbligo di PiMUS per montaggio, uso e smontaggio; le scale a pioli e portatili dall'art. 113. Per i montatori di ponteggi e per i lavori su funi è richiesta formazione e addestramento specifici (Allegato XXI). Il rischio caduta va valutato nel DVR e, nei cantieri, nel POS/PSC, identificando per ogni fase di lavoro le protezioni adottate e le procedure di salvataggio in quota.

Domande frequenti

Da quale altezza si parla di lavoro in quota?

L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 considera lavoro in quota l’attività che espone a un rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Vengono prima le protezioni collettive o quelle individuali?

Prima quelle collettive (parapetti, reti, impalcati): l’art. 111 impone di privilegiarle. I DPI anticaduta si usano solo quando la protezione collettiva non è sufficiente o praticabile.

Cos’è il tirante d’aria?

È lo spazio libero di caduta necessario affinché il sistema anticaduta arresti il lavoratore prima dell’impatto al suolo o contro ostacoli; va verificato prima di ogni utilizzo del dispositivo.

Serve una formazione specifica per il lavoro in quota?

Sì, oltre all’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria, per i montatori di ponteggi e per i lavori di accesso e posizionamento su funi è richiesta formazione specifica (Allegato XXI).

Il rischio caduta dall’alto va nel DVR?

Sì. Va valutato nel DVR e, nei cantieri, nel POS e nel PSC, indicando per ciascuna fase le protezioni adottate e le procedure di emergenza e salvataggio in quota.

Riferimenti normativi

  • Art. 107 D.Lgs. 81/08
  • Art. 111 D.Lgs. 81/08
  • Art. 115 D.Lgs. 81/08
  • Art. 116 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

lavoro in quota, caduta dall’alto, rischio cadute

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