I dispositivi di protezione individuale anticaduta sono DPI di terza categoria, la classe destinata a proteggere da rischi di morte o di lesioni gravi e irreversibili. La classificazione deriva dal Regolamento UE 2016/425, che colloca tra i DPI di categoria III, fra l'altro, quelli contro le cadute dall'alto. Ne consegue, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/08, l'obbligo non solo di informazione e formazione, ma anche di addestramento specifico e documentato per il loro uso.
Un sistema anticaduta non è un singolo oggetto ma una catena di componenti che devono essere compatibili tra loro: l'imbracatura per il corpo (con punto di attacco sternale o dorsale), l'elemento di collegamento (cordino con assorbitore di energia oppure dispositivo retrattile a richiamo automatico), il connettore e il punto di ancoraggio strutturale. La scelta dipende dal tirante d'aria disponibile, cioè dallo spazio libero sotto i piedi necessario affinché il sistema arresti la caduta prima dell'impatto con il suolo o con ostacoli. Vanno distinti i sistemi di trattenuta (impediscono di raggiungere la zona di caduta), di posizionamento sul lavoro e di arresto caduta vero e proprio.
Il datore di lavoro deve garantire DPI conformi e marcati CE, scelti sulla base della valutazione dei rischi residui dopo le protezioni collettive, consegnati nominativamente, mantenuti efficienti e sottoposti ai controlli periodici previsti dal fabbricante (di norma annuali) da parte di persona competente, con registrazione. In caso di caduta arrestata, i componenti sollecitati vanno messi fuori uso. È inoltre indispensabile pianificare il recupero rapido del lavoratore sospeso per prevenire il trauma da sospensione inerte, che può diventare letale in tempi brevi.
Riferimenti normativi
- Art. 77 D.Lgs. 81/08
- Regolamento UE 2016/425
- Art. 115 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
DPI anticaduta, Imbracatura anticaduta, DPI categoria III anticaduta, Sistema anticaduta
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Rischio caduta dall’alto
La caduta dall'alto è la prima causa di infortunio mortale nei cantieri. Riguarda il lavoro in quota, definito dall'art. 107 del D.Lgs. 81/08 come l'attività che espone a un rischio di caduta da quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il Titolo IV impone la priorità delle protezioni collettive su quelle individuali.
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DPI di terza categoria
I DPI di terza categoria sono i dispositivi che proteggono da rischi che possono causare morte o danni irreversibili alla salute, classificati nell’Allegato I del Regolamento UE 2016/425. Richiedono esame UE del tipo, controllo continuo della produzione (Modulo C2 o D) e, per legge, addestramento obbligatorio del lavoratore (art. 77 D.Lgs. 81/08).
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Il ponteggio è l’opera provvisionale per i lavori in quota disciplinata dal Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 81/08. Per ogni ponteggio va redatto il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, art. 134), tenuto in cantiere; il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio richiedono personale con formazione specifica (Allegato XXI).
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DPI di terza categoria
I DPI di terza categoria proteggono da rischi che possono causare morte o danni irreversibili (cadute dall’alto, agenti chimici, atmosfere pericolose) e impongono al datore di lavoro un addestramento specifico e documentato.