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Termine · Cantieri

Ponteggio e PiMUS

Il ponteggio è l’opera provvisionale per i lavori in quota disciplinata dal Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 81/08. Per ogni ponteggio va redatto il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, art. 134), tenuto in cantiere; il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio richiedono personale con formazione specifica (Allegato XXI).

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Ponteggi e quadro normativo

Il ponteggio è una costruzione provvisionale impiegata per eseguire lavori in quota in sicurezza. Gli artt. 131-156 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV, Capo II, Sezione V) ne disciplinano autorizzazione, documentazione, montaggio e impiego. I ponteggi metallici fissi devono essere costruiti secondo un’autorizzazione ministeriale rilasciata al fabbricante; l’impresa che li impiega deve disporre della relativa documentazione tecnica (libretto del ponteggio con disegni, calcoli e istruzioni).

Progetto e disegno esecutivo

La necessità di un progetto dipende dalla configurazione del ponteggio:

CondizioneDocumento richiesto
Ponteggio conforme agli schemi del librettoDisegno esecutivo firmato dal preposto/responsabile
Altezza oltre 20 m o configurazioni non standardProgetto firmato da ingegnere o architetto abilitato (art. 133)
Modifiche agli schemi tipoCalcolo e progetto specifici

Il PiMUS

Per ciascun ponteggio l’art. 134 impone la redazione del PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, a cura del datore di lavoro dell’impresa che esegue tali operazioni. Il PiMUS contiene le istruzioni e i progetti per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio in sicurezza, le misure di prevenzione contro le cadute e deve essere disponibile in cantiere. Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione vanno eseguite da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e specifica secondo l’Allegato XXI, sotto la sorveglianza di un preposto. Le evidenze (PiMUS, attestati di formazione, verifiche periodiche) devono restare coerenti con PSC e POS.

Domande frequenti

Cos’è il PiMUS?

È il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 81/08: contiene istruzioni, progetti e misure di sicurezza per montare, usare e smontare il ponteggio e va tenuto in cantiere.

Quando serve il progetto del ponteggio?

Quando il ponteggio supera i 20 metri di altezza o presenta configurazioni non riconducibili agli schemi del libretto: in tali casi serve un progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato (art. 133).

Chi può montare e smontare un ponteggio?

Solo lavoratori che hanno ricevuto la formazione specifica prevista dall’Allegato XXI, sotto la sorveglianza di un preposto formato.

Cosa contiene il libretto del ponteggio?

I disegni, gli schemi tipo, i calcoli e le istruzioni del fabbricante, in coerenza con l’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico fisso.

Il PiMUS sostituisce il POS?

No: il PiMUS è specifico per le operazioni sul ponteggio, mentre il POS è il piano operativo di sicurezza dell’impresa; i due documenti devono essere coerenti tra loro e con il PSC.

Riferimenti normativi

  • Art. 131 D.Lgs. 81/08
  • Art. 133 D.Lgs. 81/08
  • Art. 134 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XXI D.Lgs. 81/08

Sinonimi

ponteggio metallico, piano ponteggio, PiMUS ponteggio

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