Ponteggi e quadro normativo
Il ponteggio è una costruzione provvisionale impiegata per eseguire lavori in quota in sicurezza. Gli artt. 131-156 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV, Capo II, Sezione V) ne disciplinano autorizzazione, documentazione, montaggio e impiego. I ponteggi metallici fissi devono essere costruiti secondo un’autorizzazione ministeriale rilasciata al fabbricante; l’impresa che li impiega deve disporre della relativa documentazione tecnica (libretto del ponteggio con disegni, calcoli e istruzioni).
Progetto e disegno esecutivo
La necessità di un progetto dipende dalla configurazione del ponteggio:
| Condizione | Documento richiesto |
|---|---|
| Ponteggio conforme agli schemi del libretto | Disegno esecutivo firmato dal preposto/responsabile |
| Altezza oltre 20 m o configurazioni non standard | Progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato (art. 133) |
| Modifiche agli schemi tipo | Calcolo e progetto specifici |
Il PiMUS
Per ciascun ponteggio l’art. 134 impone la redazione del PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, a cura del datore di lavoro dell’impresa che esegue tali operazioni. Il PiMUS contiene le istruzioni e i progetti per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio in sicurezza, le misure di prevenzione contro le cadute e deve essere disponibile in cantiere. Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione vanno eseguite da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e specifica secondo l’Allegato XXI, sotto la sorveglianza di un preposto. Le evidenze (PiMUS, attestati di formazione, verifiche periodiche) devono restare coerenti con PSC e POS.
Domande frequenti
Cos’è il PiMUS?
È il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 81/08: contiene istruzioni, progetti e misure di sicurezza per montare, usare e smontare il ponteggio e va tenuto in cantiere.
Quando serve il progetto del ponteggio?
Quando il ponteggio supera i 20 metri di altezza o presenta configurazioni non riconducibili agli schemi del libretto: in tali casi serve un progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato (art. 133).
Chi può montare e smontare un ponteggio?
Solo lavoratori che hanno ricevuto la formazione specifica prevista dall’Allegato XXI, sotto la sorveglianza di un preposto formato.
Cosa contiene il libretto del ponteggio?
I disegni, gli schemi tipo, i calcoli e le istruzioni del fabbricante, in coerenza con l’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico fisso.
Il PiMUS sostituisce il POS?
No: il PiMUS è specifico per le operazioni sul ponteggio, mentre il POS è il piano operativo di sicurezza dell’impresa; i due documenti devono essere coerenti tra loro e con il PSC.
Riferimenti normativi
- Art. 131 D.Lgs. 81/08
- Art. 133 D.Lgs. 81/08
- Art. 134 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXI D.Lgs. 81/08
Sinonimi
ponteggio metallico, piano ponteggio, PiMUS ponteggio
Link correlati
- PiMUS(glossario)
- POS(glossario)
- Imbracatura anticaduta(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
- Documenti sicurezza cantieri(servizio)
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- Termine
Rischio caduta dall’alto
La caduta dall'alto è la prima causa di infortunio mortale nei cantieri. Riguarda il lavoro in quota, definito dall'art. 107 del D.Lgs. 81/08 come l'attività che espone a un rischio di caduta da quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il Titolo IV impone la priorità delle protezioni collettive su quelle individuali.
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DPI di terza categoria anticaduta
DPI salvavita contro le cadute dall'alto (imbracature, cordini, assorbitori, retrattili, ancoraggi): essendo di terza categoria richiedono formazione, addestramento certificato e controlli periodici documentati.
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DPI — Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI sono le attrezzature che il lavoratore indossa per proteggersi dai rischi residui non eliminabili con misure tecniche o collettive. Sono classificati in tre categorie dal Reg. UE 2016/425 e disciplinati dagli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08, che ne impongono fornitura gratuita e formazione.
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).