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Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

Termine · Documenti

POS — Piano Operativo di Sicurezza

Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il POS

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è definito dall’art. 89 del D.Lgs. 81/08 come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, con i contenuti dell’Allegato XV. È un piano per ogni impresa: in un cantiere con più imprese esecutrici esiste un POS per ciascuna di esse. Va redatto prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni e si considera complementare e di dettaglio rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), quando questo è previsto.

Il POS è obbligatorio sempre, anche nei cantieri con una sola impresa dove non è richiesto il PSC: in tal caso l’impresa redige comunque il proprio POS.

Contenuti minimi (Allegato XV)

L’Allegato XV, punto 3.2, fissa i contenuti minimi del POS:

  • dati identificativi dell’impresa esecutrice (datore di lavoro, RSPP, medico competente ove previsto, RLS, nominativi degli addetti all’emergenza);
  • specifiche mansioni svolte in cantiere dai lavoratori, ai fini della sicurezza;
  • descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • elenco di ponteggi, macchine e impianti, delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati;
  • esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • individuazione delle misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC;
  • procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC;
  • elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
  • documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornite.

POS, PSC e verifica del CSE

Il POS non può contenere disposizioni in contrasto con il PSC: in caso di difformità prevale il PSC. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici prima di trasmetterli al coordinatore. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) verifica l’idoneità del POS e la sua coerenza con il PSC, segnalando le inadempienze al committente. La mancata redazione del POS è sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Domande frequenti

Chi redige il POS?

Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, per il proprio cantiere. In presenza di più imprese esiste un POS per ognuna; l’impresa affidataria verifica la congruenza dei POS delle esecutrici.

Il POS è sempre obbligatorio?

Sì. Va redatto da ogni impresa esecutrice anche nei cantieri con una sola impresa, dove non è richiesto il PSC. È previsto dall’art. 89 con i contenuti minimi dell’Allegato XV.

Che differenza c’è tra POS e PSC?

Il PSC è redatto dal coordinatore per l’intero cantiere e coordina le imprese; il POS è redatto da ciascuna impresa per le proprie lavorazioni ed è complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi.

A chi va consegnato il POS?

Va trasmesso, tramite l’impresa affidataria, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione prima dell’inizio dei lavori; il CSE ne verifica l’idoneità e la coerenza con il PSC.

Cosa succede se manca il POS?

La mancata redazione del POS è una violazione penalmente sanzionata a carico del datore di lavoro dell’impresa esecutrice e può comportare la sospensione dei lavori da parte degli organi di vigilanza.

Riferimenti normativi

  • Art. 89 D.Lgs. 81/08
  • Art. 96 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XV D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Piano operativo sicurezza cantiere

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