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Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

Termine · Documenti

PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il PSC

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è disciplinato dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e dall’Allegato XV. È obbligatorio nei cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Viene redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, ed è un documento specifico per il singolo cantiere, costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessità dell’opera.

Il PSC è parte integrante del contratto di appalto: i suoi oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

Contenuti del PSC (Allegato XV)

L’Allegato XV impone, tra l’altro:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera e l’indicazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
  • l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in relazione all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze;
  • le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive;
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e di coordinamento e i dispositivi per le lavorazioni interferenti;
  • le misure di coordinamento per l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi di protezione collettiva;
  • la durata prevista delle lavorazioni (cronoprogramma) e la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

PSC, POS, PSS e fascicolo

Il PSC coordina; ciascuna impresa esecutrice redige poi il proprio POS, complementare e di dettaglio. Quando il committente non è soggetto all’obbligo di PSC ma l’impresa è comunque tenuta a pianificare, può intervenire il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza), tipico degli appalti pubblici. Al PSC si affianca il fascicolo dell’opera, con le informazioni utili alla prevenzione durante i lavori di manutenzione successivi. Il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) verifica e aggiorna il PSC e ne controlla l’applicazione nel cantiere.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il PSC?

Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. In quel caso il committente nomina il CSP, che redige il PSC prima dell’affidamento dei lavori.

Chi redige il PSC?

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal committente o dal responsabile dei lavori. Il CSE lo verifica, lo adegua all’evoluzione dei lavori e ne controlla l’applicazione.

I costi della sicurezza del PSC sono soggetti a ribasso?

No. La stima dei costi della sicurezza contenuta nel PSC non è soggetta a ribasso d’asta: deve essere riconosciuta all’impresa per garantire l’attuazione delle misure.

Che differenza c’è tra PSC e POS?

Il PSC è il piano dell’intero cantiere che coordina tutte le imprese; il POS è redatto da ciascuna impresa per le proprie lavorazioni ed è complementare e di dettaglio rispetto al PSC.

Cos’è il PSS rispetto al PSC?

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) sostituisce il PSC negli appalti pubblici quando il PSC non è previsto: ha contenuti analoghi ma è redatto dall’impresa affidataria, esclusa la stima dei costi.

Riferimenti normativi

  • Art. 91 D.Lgs. 81/08
  • Art. 100 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XV D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Piano sicurezza coordinamento

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