Cos’è il PiMUS e quando è obbligatorio
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) è disciplinato dall’art. 136, comma 1, del D.Lgs. 81/08, che obbliga il datore di lavoro a provvedere, a mezzo di persona competente, alla redazione del piano in funzione della complessità del ponteggio scelto. È obbligatorio per qualsiasi ponteggio montato in cantiere, in relazione alle operazioni di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio. Il PiMUS è uno specifico piano operativo: integra e non sostituisce il POS dell’impresa e il PSC del cantiere.
Contenuti minimi (Allegato XXII)
L’Allegato XXII elenca i contenuti minimi del PiMUS, che deve essere redatto in forma di piano di lavoro specifico e comprensibile per gli addetti:
| Contenuto (Allegato XXII) | Cosa specifica |
|---|---|
| Dati generali e identificazione del ponteggio | Tipo, schema, autorizzazione ministeriale |
| DPI per il montaggio/smontaggio | Imbracature, ancoraggi, dispositivi anticaduta |
| Misure di sicurezza per imprevisti atmosferici | Condizioni di sospensione del lavoro |
| Istruzioni per il montaggio, uso e smontaggio | Sequenze, schemi grafici, ancoraggi |
| Indicazioni per gli addetti | Compiti, formazione, sorveglianza del preposto |
Per i ponteggi montati secondo schemi-tipo della relativa autorizzazione ministeriale (libretto del ponteggio), il PiMUS può rinviare alle istruzioni del fabbricante; per configurazioni difformi serve invece un progetto del ponteggio (calcolo) ai sensi dell’art. 133.
Formazione, uso e responsabilità
I lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono possedere formazione e addestramento specifici previsti dall’Allegato XXI. Il PiMUS deve essere tenuto a disposizione del preposto e degli addetti in cantiere. La gestione documentale (revisioni firmate e datate, allegati grafici, coerenza con POS, PSC e formazione) è essenziale per la prova di conformità: versioni obsolete o prive di firme e date indeboliscono la difesa in caso di ispezione o infortunio da caduta dall’alto.
Domande frequenti
Chi redige il PiMUS?
Il datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio, tramite una persona competente (art. 136). Non è il committente né il coordinatore a redigerlo.
Il PiMUS è sempre obbligatorio?
Sì, per qualsiasi ponteggio montato in cantiere, indipendentemente dall’altezza. Per i ponteggi montati secondo gli schemi-tipo dell’autorizzazione ministeriale può rinviare alle istruzioni del fabbricante; per configurazioni difformi serve un progetto del ponteggio.
Quali contenuti minimi deve avere il PiMUS?
Quelli dell’Allegato XXII: identificazione del ponteggio, DPI per montaggio e smontaggio, misure per condizioni atmosferiche avverse, istruzioni e schemi per montaggio/uso/smontaggio e indicazioni per gli addetti.
Il PiMUS sostituisce il POS?
No. È uno specifico piano operativo relativo al ponteggio che integra il POS dell’impresa e si coordina con il PSC del cantiere; non li sostituisce.
Serve formazione specifica per montare i ponteggi?
Sì. Gli addetti a montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono possedere la formazione e l’addestramento specifici previsti dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08.
Riferimenti normativi
- Art. 136 D.Lgs. 81/08
- Art. 133 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXII D.Lgs. 81/08
- Allegato XXI D.Lgs. 81/08
Sinonimi
piano ponteggi, piano montaggio uso smontaggio ponteggio, piano di montaggio ponteggio
Link correlati
- Ponteggio(glossario)
- PiMUS: obblighi ponteggi(glossario)
- Lavoro in quota e sistemi anticaduta(glossario)
- POS — Piano Operativo di Sicurezza(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è il documento che, negli appalti di lavori pubblici in cui non è prevista la nomina del coordinatore e quindi manca il PSC, sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento. È redatto dall’appaltatore con i contenuti del PSC, escluse le stime dei costi della sicurezza.
- Termine
Notifica preliminare cantiere
La notifica preliminare è la comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'ASL e alla Direzione territoriale del lavoro prima dell'inizio dei lavori in cantiere, nei casi previsti dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08. Una copia va affissa in cantiere in modo visibile.