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Termine · Documenti

PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi

Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il PiMUS e quando è obbligatorio

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) è disciplinato dall’art. 136, comma 1, del D.Lgs. 81/08, che obbliga il datore di lavoro a provvedere, a mezzo di persona competente, alla redazione del piano in funzione della complessità del ponteggio scelto. È obbligatorio per qualsiasi ponteggio montato in cantiere, in relazione alle operazioni di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio. Il PiMUS è uno specifico piano operativo: integra e non sostituisce il POS dell’impresa e il PSC del cantiere.

Contenuti minimi (Allegato XXII)

L’Allegato XXII elenca i contenuti minimi del PiMUS, che deve essere redatto in forma di piano di lavoro specifico e comprensibile per gli addetti:

Contenuto (Allegato XXII)Cosa specifica
Dati generali e identificazione del ponteggioTipo, schema, autorizzazione ministeriale
DPI per il montaggio/smontaggioImbracature, ancoraggi, dispositivi anticaduta
Misure di sicurezza per imprevisti atmosfericiCondizioni di sospensione del lavoro
Istruzioni per il montaggio, uso e smontaggioSequenze, schemi grafici, ancoraggi
Indicazioni per gli addettiCompiti, formazione, sorveglianza del preposto

Per i ponteggi montati secondo schemi-tipo della relativa autorizzazione ministeriale (libretto del ponteggio), il PiMUS può rinviare alle istruzioni del fabbricante; per configurazioni difformi serve invece un progetto del ponteggio (calcolo) ai sensi dell’art. 133.

Formazione, uso e responsabilità

I lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono possedere formazione e addestramento specifici previsti dall’Allegato XXI. Il PiMUS deve essere tenuto a disposizione del preposto e degli addetti in cantiere. La gestione documentale (revisioni firmate e datate, allegati grafici, coerenza con POS, PSC e formazione) è essenziale per la prova di conformità: versioni obsolete o prive di firme e date indeboliscono la difesa in caso di ispezione o infortunio da caduta dall’alto.

Domande frequenti

Chi redige il PiMUS?

Il datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio, tramite una persona competente (art. 136). Non è il committente né il coordinatore a redigerlo.

Il PiMUS è sempre obbligatorio?

Sì, per qualsiasi ponteggio montato in cantiere, indipendentemente dall’altezza. Per i ponteggi montati secondo gli schemi-tipo dell’autorizzazione ministeriale può rinviare alle istruzioni del fabbricante; per configurazioni difformi serve un progetto del ponteggio.

Quali contenuti minimi deve avere il PiMUS?

Quelli dell’Allegato XXII: identificazione del ponteggio, DPI per montaggio e smontaggio, misure per condizioni atmosferiche avverse, istruzioni e schemi per montaggio/uso/smontaggio e indicazioni per gli addetti.

Il PiMUS sostituisce il POS?

No. È uno specifico piano operativo relativo al ponteggio che integra il POS dell’impresa e si coordina con il PSC del cantiere; non li sostituisce.

Serve formazione specifica per montare i ponteggi?

Sì. Gli addetti a montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono possedere la formazione e l’addestramento specifici previsti dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08.

Riferimenti normativi

  • Art. 136 D.Lgs. 81/08
  • Art. 133 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XXII D.Lgs. 81/08
  • Allegato XXI D.Lgs. 81/08

Sinonimi

piano ponteggi, piano montaggio uso smontaggio ponteggio, piano di montaggio ponteggio

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