Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento con cui ciascuna impresa esecutrice descrive il modo in cui intende lavorare in uno specifico cantiere in condizioni di sicurezza. È previsto dall'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08 e i suoi contenuti minimi sono fissati dall'Allegato XV. Il POS va considerato come il "DVR del cantiere": parte dalla valutazione dei rischi propria dell'impresa e la cala sulle lavorazioni effettivamente svolte in quel sito, integrando le indicazioni del committente e del coordinatore.
Il documento contiene i dati identificativi dell'impresa, l'organigramma di cantiere (datore di lavoro, direttore tecnico, capocantiere, preposti), il numero e le mansioni dei lavoratori presenti, l'elenco delle lavorazioni con i relativi rischi, le misure preventive e i DPI adottati, le macchine e attrezzature impiegate, le sostanze pericolose, nonché le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC. Quando esiste un Piano di Sicurezza e Coordinamento, il POS deve essere coerente con esso e non può prevedere misure di livello inferiore.
Il POS è obbligatorio per tutte le imprese che operano in cantieri temporanei o mobili rientranti nel Titolo IV, anche quando non è richiesto il PSC. Va redatto prima dell'inizio dei lavori e messo a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione (CSE), che ne verifica l'idoneità e la congruenza. Deve inoltre essere aggiornato a fronte di varianti, nuove lavorazioni o ingresso di subappaltatori, e tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. La mancanza o l'inadeguatezza del POS è tra le violazioni più contestate in edilizia.
Riferimenti normativi
- Art. 89 D.Lgs. 81/08
- Art. 96 D.Lgs. 81/08
- Allegato XV D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Piano operativo di sicurezza, POS cantiere
Link correlati
- PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento(glossario)
- DVR(glossario)
- Soluzioni per cantieri edili(servizio)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.
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PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è il documento che, negli appalti di lavori pubblici in cui non è prevista la nomina del coordinatore e quindi manca il PSC, sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento. È redatto dall’appaltatore con i contenuti del PSC, escluse le stime dei costi della sicurezza.