Cos’è il DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento cardine del sistema di prevenzione aziendale, previsto dall’art. 17 e disciplinato negli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08. È obbligatorio per ogni azienda che impiega almeno un lavoratore, anche stagionale, in tirocinio o socio lavoratore. La sua redazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, che lo elabora in collaborazione con il RSPP e con il medico competente (ove nominato), previa consultazione del RLS.
Il DVR formalizza l’esito della valutazione di tutti i rischi e definisce le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminarli o ridurli, insieme al programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Contenuti obbligatori (art. 28)
L’art. 28, comma 2, fissa i contenuti minimi del documento:
- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, compresi quelli particolari (stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi);
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei ruoli che vi devono provvedere;
- i nominativi di RSPP, RLS e medico competente e degli addetti alle emergenze;
- l’indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
Il documento deve avere data certa o attestata e restare custodito presso l’unità produttiva.
Quando aggiornare il DVR
Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. La rielaborazione va effettuata, di norma, entro trenta giorni dall’evento che la rende necessaria. La mancata redazione del DVR è una delle violazioni più gravi e penalmente sanzionate del Testo Unico.
Domande frequenti
Chi deve redigere il DVR?
Il datore di lavoro, che ne è il responsabile non delegabile. Lo elabora in collaborazione con il RSPP e con il medico competente, ove nominato, previa consultazione del RLS.
Tutte le aziende devono avere il DVR?
Sì. Il DVR è obbligatorio per ogni impresa che impiega almeno un lavoratore, anche stagionale, in tirocinio o socio lavoratore. Non esistono più forme di autocertificazione sostitutiva del documento.
Cosa deve contenere il DVR?
I contenuti minimi sono fissati dall’art. 28: relazione su tutti i rischi, misure di prevenzione e DPI, programma di miglioramento, procedure e ruoli, nominativi delle figure della sicurezza e mansioni a rischio specifico.
Quando va aggiornato il DVR?
In caso di modifiche significative del processo o dell’organizzazione, evoluzione della tecnica, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano. La rielaborazione va fatta di norma entro 30 giorni.
Che differenza c’è tra DVR e DUVRI?
Il DVR valuta tutti i rischi propri dell’attività aziendale; il DUVRI, previsto dall’art. 26, valuta solo i rischi da interferenza tra committente e imprese appaltatrici che operano negli stessi luoghi.
Riferimenti normativi
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
- Art. 29 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Documento Valutazione Rischi, Valutazione dei rischi aziendali
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).
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Autocertificazione valutazione rischi
L'autocertificazione della valutazione dei rischi era la modalità semplificata con cui le piccole imprese fino a 10 lavoratori potevano attestare di aver effettuato la valutazione senza redigere il DVR completo. È abolita dal 1° giugno 2013: oggi tutte le aziende con lavoratori devono avere il DVR.