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Termine · Documenti

DVR — Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento cardine del sistema di prevenzione aziendale, previsto dall’art. 17 e disciplinato negli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08. È obbligatorio per ogni azienda che impiega almeno un lavoratore, anche stagionale, in tirocinio o socio lavoratore. La sua redazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, che lo elabora in collaborazione con il RSPP e con il medico competente (ove nominato), previa consultazione del RLS.

Il DVR formalizza l’esito della valutazione di tutti i rischi e definisce le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminarli o ridurli, insieme al programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Contenuti obbligatori (art. 28)

L’art. 28, comma 2, fissa i contenuti minimi del documento:

  • la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, compresi quelli particolari (stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi);
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati;
  • il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei ruoli che vi devono provvedere;
  • i nominativi di RSPP, RLS e medico competente e degli addetti alle emergenze;
  • l’indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Il documento deve avere data certa o attestata e restare custodito presso l’unità produttiva.

Quando aggiornare il DVR

Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. La rielaborazione va effettuata, di norma, entro trenta giorni dall’evento che la rende necessaria. La mancata redazione del DVR è una delle violazioni più gravi e penalmente sanzionate del Testo Unico.

Domande frequenti

Chi deve redigere il DVR?

Il datore di lavoro, che ne è il responsabile non delegabile. Lo elabora in collaborazione con il RSPP e con il medico competente, ove nominato, previa consultazione del RLS.

Tutte le aziende devono avere il DVR?

Sì. Il DVR è obbligatorio per ogni impresa che impiega almeno un lavoratore, anche stagionale, in tirocinio o socio lavoratore. Non esistono più forme di autocertificazione sostitutiva del documento.

Cosa deve contenere il DVR?

I contenuti minimi sono fissati dall’art. 28: relazione su tutti i rischi, misure di prevenzione e DPI, programma di miglioramento, procedure e ruoli, nominativi delle figure della sicurezza e mansioni a rischio specifico.

Quando va aggiornato il DVR?

In caso di modifiche significative del processo o dell’organizzazione, evoluzione della tecnica, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano. La rielaborazione va fatta di norma entro 30 giorni.

Che differenza c’è tra DVR e DUVRI?

Il DVR valuta tutti i rischi propri dell’attività aziendale; il DUVRI, previsto dall’art. 26, valuta solo i rischi da interferenza tra committente e imprese appaltatrici che operano negli stessi luoghi.

Riferimenti normativi

  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08
  • Art. 29 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Documento Valutazione Rischi, Valutazione dei rischi aziendali

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