Cos’è la valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è definita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. È un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17), svolto in collaborazione con il RSPP e con il medico competente (ove nominato) e previa consultazione del RLS. Si conclude con la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli particolari indicati dall’art. 28: stress lavoro-correlato, rischi connessi a lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e tipologia contrattuale.
Le fasi del processo
La valutazione segue un percorso logico ricorrente:
- identificazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro, nelle attrezzature, nelle sostanze e nelle modalità organizzative;
- analisi e stima del rischio, generalmente espressa come combinazione di probabilità di accadimento (P) e magnitudo del danno (D): R = P × D;
- ponderazione del rischio rispetto a criteri di accettabilità e definizione delle priorità d’intervento;
- individuazione delle misure secondo la gerarchia dell’art. 15 (eliminazione, riduzione alla fonte, protezione collettiva, protezione individuale);
- programmazione, attuazione e verifica dell’efficacia delle misure nel tempo.
Lo strumento operativo più diffuso per la stima è la matrice probabilità-danno, che incrocia i due fattori per collocare ciascun rischio in fasce di gravità.
Aggiornamento e responsabilità
La valutazione e il DVR vanno rielaborati in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, in relazione all’evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, di norma entro 30 giorni. È esclusa ogni forma di autocertificazione sostitutiva: l’omessa valutazione dei rischi è tra le violazioni più gravi del Testo Unico e comporta sanzioni penali a carico del datore di lavoro.
Domande frequenti
Chi deve fare la valutazione dei rischi?
Il datore di lavoro, in via non delegabile, in collaborazione con il RSPP e con il medico competente ove nominato e previa consultazione del RLS. L’esito si formalizza nel DVR.
Quali rischi vanno valutati?
Tutti i rischi per la salute e sicurezza, compresi quelli particolari richiamati dall’art. 28: stress lavoro-correlato, gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e tipologia contrattuale.
Come si misura il rischio?
Con l’approccio classico R = P × D, che combina la probabilità di accadimento e la magnitudo del danno, spesso rappresentato tramite una matrice probabilità-danno per definire le priorità d’intervento.
La valutazione dei rischi si può autocertificare?
No. L’autocertificazione è stata abolita: ogni azienda con lavoratori deve disporre del DVR redatto a seguito di una valutazione effettiva e documentata.
Quando va aggiornata la valutazione?
In caso di modifiche significative del processo o dell’organizzazione, evoluzione della tecnica, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano, di norma entro 30 giorni dall’evento.
Riferimenti normativi
- Art. 2 D.Lgs. 81/08
- Art. 15 D.Lgs. 81/08
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- Artt. 28-29 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Risk assessment, Analisi dei rischi
Link correlati
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Autocertificazione valutazione rischi
L'autocertificazione della valutazione dei rischi era la modalità semplificata con cui le piccole imprese fino a 10 lavoratori potevano attestare di aver effettuato la valutazione senza redigere il DVR completo. È abolita dal 1° giugno 2013: oggi tutte le aziende con lavoratori devono avere il DVR.