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Termine · Documenti

Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è la valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è definita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. È un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17), svolto in collaborazione con il RSPP e con il medico competente (ove nominato) e previa consultazione del RLS. Si conclude con la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli particolari indicati dall’art. 28: stress lavoro-correlato, rischi connessi a lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e tipologia contrattuale.

Le fasi del processo

La valutazione segue un percorso logico ricorrente:

  • identificazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro, nelle attrezzature, nelle sostanze e nelle modalità organizzative;
  • analisi e stima del rischio, generalmente espressa come combinazione di probabilità di accadimento (P) e magnitudo del danno (D): R = P × D;
  • ponderazione del rischio rispetto a criteri di accettabilità e definizione delle priorità d’intervento;
  • individuazione delle misure secondo la gerarchia dell’art. 15 (eliminazione, riduzione alla fonte, protezione collettiva, protezione individuale);
  • programmazione, attuazione e verifica dell’efficacia delle misure nel tempo.

Lo strumento operativo più diffuso per la stima è la matrice probabilità-danno, che incrocia i due fattori per collocare ciascun rischio in fasce di gravità.

Aggiornamento e responsabilità

La valutazione e il DVR vanno rielaborati in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, in relazione all’evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, di norma entro 30 giorni. È esclusa ogni forma di autocertificazione sostitutiva: l’omessa valutazione dei rischi è tra le violazioni più gravi del Testo Unico e comporta sanzioni penali a carico del datore di lavoro.

Domande frequenti

Chi deve fare la valutazione dei rischi?

Il datore di lavoro, in via non delegabile, in collaborazione con il RSPP e con il medico competente ove nominato e previa consultazione del RLS. L’esito si formalizza nel DVR.

Quali rischi vanno valutati?

Tutti i rischi per la salute e sicurezza, compresi quelli particolari richiamati dall’art. 28: stress lavoro-correlato, gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e tipologia contrattuale.

Come si misura il rischio?

Con l’approccio classico R = P × D, che combina la probabilità di accadimento e la magnitudo del danno, spesso rappresentato tramite una matrice probabilità-danno per definire le priorità d’intervento.

La valutazione dei rischi si può autocertificare?

No. L’autocertificazione è stata abolita: ogni azienda con lavoratori deve disporre del DVR redatto a seguito di una valutazione effettiva e documentata.

Quando va aggiornata la valutazione?

In caso di modifiche significative del processo o dell’organizzazione, evoluzione della tecnica, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano, di norma entro 30 giorni dall’evento.

Riferimenti normativi

  • Art. 2 D.Lgs. 81/08
  • Art. 15 D.Lgs. 81/08
  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Artt. 28-29 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Risk assessment, Analisi dei rischi

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