Salta al contenuto principale

Termine · Documenti

DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Lo redige il datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operino all’interno della propria azienda, di una singola unità produttiva o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo. Il documento valuta esclusivamente i rischi da interferenza, cioè quelli che derivano dal contatto tra le lavorazioni dell’appaltatore e quelle del committente o di altri appaltatori presenti contemporaneamente.

Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o d’opera e ne costituisce parte integrante; va aggiornato in caso di modifiche significative dell’appalto.

DUVRI e DVR: la differenza

Non va confuso con il DVR. Il DVR valuta tutti i rischi propri dell’attività di ciascuna azienda; il DUVRI valuta solo i rischi che nascono dall’interferenza tra le attività di committente e appaltatori (ad esempio la presenza simultanea di lavoratori di più imprese nello stesso luogo). I rischi specifici propri dell’impresa appaltatrice restano nel suo DVR.

Obblighi di cooperazione e casi di esclusione

Indipendentemente dal DUVRI, l’art. 26 impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, di fornire informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese. Il comma 3-bis esclude l’obbligo di redigere il DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori la cui durata non superi i cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi particolari (incendio di livello elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive). Nei cantieri del Titolo IV le interferenze tra imprese sono gestite con il PSC, non con il DUVRI.

Domande frequenti

Chi deve redigere il DUVRI?

Il datore di lavoro committente, cioè chi affida l’appalto o il contratto d’opera all’interno della propria azienda. È lui a promuovere cooperazione e coordinamento ed elaborare il documento sui rischi da interferenza.

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?

Il DVR valuta tutti i rischi propri di ogni azienda; il DUVRI valuta solo i rischi che nascono dall’interferenza tra le lavorazioni di committente e appaltatori che operano negli stessi luoghi.

Quando il DUVRI non è obbligatorio?

Per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture e i lavori inferiori a cinque uomini-giorno, purché privi di rischi particolari (incendio elevato, ambienti confinati, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive).

Il DUVRI va allegato al contratto?

Sì. È allegato al contratto di appalto o d’opera e ne costituisce parte integrante; va aggiornato in caso di modifiche significative dell’appalto.

Nei cantieri edili serve il DUVRI?

No: nei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV le interferenze tra imprese sono gestite con il PSC redatto dal coordinatore per la progettazione, non con il DUVRI.

Riferimenti normativi

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze

Link correlati

Continua a leggere