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Guida

Come redigere il DVR: guida pratica passo-passo

Il DVR è il primo adempimento per chiunque impieghi almeno un lavoratore (artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/08): mappa l’azienda, identifica i pericoli, valuta i rischi con R = P × D, definisci le misure e il programma di miglioramento, consulta RSPP, MC e RLS, dai data certa al documento.

Aggiornato il 2026-06-21 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il DVR e chi lo redige

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l’atto con cui il datore di lavoro fotografa tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda e le misure adottate per gestirli. La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. a), da svolgere in collaborazione con l’RSPP e il medico competente (ove nominato) e previa consultazione del RLS. I contenuti minimi sono fissati dall’art. 28: relazione sulla valutazione, misure di prevenzione, programma di miglioramento, procedure, ruoli e mansioni esposte a rischi specifici.

La logica della valutazione

Il cuore del DVR è la stima del rischio, espressa come prodotto tra probabilità di accadimento e gravità del danno: R = P × D. Si parte dall’identificazione dei pericoli per mansione, ambiente e attrezzatura, poi si stima il rischio e si definiscono le misure secondo la gerarchia dell’art. 15 (eliminazione, sostituzione, protezione collettiva, DPI, informazione e formazione).

Errore frequente in ispezioneCome prevenirlo
Assenza di data certaPEC, firma digitale, marca temporale o vidimazione
Mancata consultazione del RLSVerbale di consultazione firmato
SLC solo preliminare e mai aggiornatoAggiornare a ogni cambiamento organizzativo
Rischi specifici sottostimati (chimico, biologico, MMC)Metodi dedicati (MoVaRisCh, NIOSH, ecc.)
Programma di miglioramento genericoResponsabile, scadenza e indicatore di chiusura

Quando aggiornare il DVR

Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29, comma 3). L’aggiornamento, anch’esso munito di data certa, deve essere effettuato tempestivamente: una buona prassi è prevedere comunque un riesame almeno annuale.

Passi operativi

  1. 1. Mappa l’azienda

    Raccogli organigramma, mansioni, sedi, processi, codice ATECO, lavoratori (anche stagionali/somministrati), fornitori e visitatori abituali.

  2. 2. Identifica i pericoli

    Per ogni ambiente/mansione/attrezzatura, elenca i pericoli. Usa una checklist ATECO-specifica come baseline e personalizza con l'osservazione diretta dei luoghi di lavoro.

  3. 3. Valuta i rischi

    Per ogni pericolo, calcola probabilità (P) e magnitudo del danno (D). R = P × D. Usa matrici 3×3 o 4×4 documentate. I rischi specifici (chimico, MMC, VDT, SLC, rumore, vibrazioni) richiedono metodi dedicati.

  4. 4. Definisci le misure di prevenzione

    Per ciascun rischio identificato, definisci misure tecniche, organizzative e procedurali, in ordine gerarchico (eliminazione → sostituzione → protezione collettiva → DPI → informazione/formazione).

  5. 5. Programma di miglioramento

    Le misure non ancora attuate diventano azioni nel programma di miglioramento: responsabile, scadenza, risorse, indicatore di chiusura.

  6. 6. Consulta RSPP, MC e RLS

    Il DVR è redatto dal datore di lavoro in collaborazione con RSPP e MC, previa consultazione del RLS. Documenta la consultazione (verbale firmato) per dare data certa al documento.

  7. 7. Approva, firma e archivia

    Apponi la data certa (PEC, firma digitale, marca temporale, vidimazione). Tieni il DVR disponibile in azienda. Aggiornalo in caso di modifiche significative, nuovi rischi, infortuni gravi.

Domande frequenti

Chi deve redigere il DVR?

Il datore di lavoro, con obbligo non delegabile (art. 17), in collaborazione con l’RSPP e il medico competente ove nominato e previa consultazione del RLS. È richiesto a chiunque impieghi almeno un lavoratore.

Come si calcola il livello di rischio nel DVR?

Con la formula R = P × D, dove P è la probabilità di accadimento e D la gravità del danno. Si usano matrici (3×3 o 4×4) documentate; i rischi specifici richiedono metodi dedicati.

Cos’è la data certa e perché serve?

È l’elemento che prova la data di adozione del DVR (PEC, firma digitale, marca temporale, vidimazione). Senza data certa il documento è contestabile in ispezione e nei procedimenti penali.

L’autocertificazione del DVR è ancora possibile?

No: la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi per le piccolissime imprese è stata superata. Tutte le aziende con lavoratori devono disporre del DVR redatto.

Ogni quanto va aggiornato il DVR?

In caso di modifiche significative del lavoro, evoluzione della tecnica, infortuni rilevanti o esiti della sorveglianza sanitaria (art. 29). È buona prassi un riesame almeno annuale.

Riferimenti normativi

  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08
  • Art. 29 D.Lgs. 81/08
  • Art. 15 D.Lgs. 81/08

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