Salta al contenuto principale
Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

Termine · Figure

CSE — Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione

Il CSE è il tecnico che, durante l’esecuzione dei lavori, verifica l’applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese, segnala le inadempienze al committente e può proporre la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave. Compiti e requisiti sono definiti dagli artt. 92 e 98 D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è il CSE

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è la figura che il committente o il responsabile dei lavori designa nei cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, prima dell’affidamento dei lavori (art. 90). Subentra al CSP nella fase operativa e ha il compito di tradurre nella realtà del cantiere quanto pianificato nel PSC. Possiede i medesimi requisiti professionali del CSP previsti dall’art. 98 (titolo di studio, corso di 120 ore, aggiornamento quinquennale di 40 ore).

Compiti del CSE (art. 92)

L’art. 92 elenca i compiti del coordinatore in esecuzione:

  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni del PSC e la corretta attuazione delle procedure di lavoro;
  • verificare l’idoneità del POS di ciascuna impresa, assicurandone la coerenza con il PSC, e adeguare il PSC e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori;
  • organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione e il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze e, in caso di mancato adeguamento, proporre la sospensione dei lavori;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni.

Poteri e responsabilità

Il CSE è una figura di alta vigilanza: non sostituisce i datori di lavoro delle imprese nei loro obblighi, ma controlla l’attuazione coordinata delle misure. La giurisprudenza riconduce la sua responsabilità penale ai casi di omessa vigilanza sull’applicazione del PSC quando ciò abbia contribuito all’evento. In caso di gravi inosservanze può attivare la procedura di sospensione e, ove necessario, informare l’organo di vigilanza.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il CSE?

Nei cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. È designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.

Il CSE può fermare il cantiere?

Sì. In caso di pericolo grave e imminente può sospendere le singole lavorazioni; in caso di inosservanze non sanate può proporre al committente la sospensione dei lavori.

Che differenza c’è tra CSE e CSP?

Il CSP redige il PSC e il fascicolo in fase di progettazione; il CSE ne verifica e coordina l’applicazione in fase di esecuzione. Possono coincidere nella stessa persona.

Il CSE verifica i POS delle imprese?

Sì. Verifica l’idoneità dei POS e la loro coerenza con il PSC, adeguando il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori.

Il CSE è responsabile in caso di infortunio?

Può rispondere penalmente se l’evento è collegato a una sua omessa vigilanza sull’applicazione del PSC; non sostituisce però gli obblighi propri dei datori di lavoro delle imprese.

Riferimenti normativi

  • Art. 89 D.Lgs. 81/08
  • Art. 90 D.Lgs. 81/08
  • Art. 92 D.Lgs. 81/08
  • Art. 98 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Coordinatore esecuzione cantiere

Link correlati

Continua a leggere