Cosa sono i DPI
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono, ai sensi dell’art. 74, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute. I DPI rappresentano l’ultima barriera della prevenzione: si utilizzano solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o misure organizzative. La scelta del DPI deriva dalla valutazione dei rischi e deve tener conto dell’entità del rischio, delle condizioni d’uso e delle esigenze ergonomiche del lavoratore.
Le tre categorie (Reg. UE 2016/425)
Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in funzione della gravità del rischio da cui proteggono:
| Categoria | Livello di rischio | Esempi |
|---|---|---|
| Cat. I | Rischi minimi | Guanti da giardinaggio, occhiali da sole |
| Cat. II | Rischi medi | Caschi da cantiere, occhiali e calzature antinfortunistiche |
| Cat. III | Rischi gravi o mortali | Anticaduta, autorespiratori, protezione chimica e dall’elettricità |
Per i DPI di terza categoria e per quelli di protezione dell’udito sono obbligatori sia la formazione sia l’addestramento all’uso.
Obblighi del datore di lavoro
Gli artt. 77 e 18 pongono in capo al datore di lavoro precisi obblighi: fornire i DPI gratuitamente, scegliendoli adeguati ai rischi e conformi alle norme; assicurarne efficienza igienica e manutenzione, riparazioni e sostituzioni; fornire istruzioni d’uso comprensibili; informare e formare i lavoratori, organizzando l’addestramento dove richiesto. Il lavoratore, a sua volta (art. 78), deve utilizzare i DPI conformemente alle istruzioni, averne cura e segnalare difetti o inconvenienti.
Domande frequenti
Quando si devono usare i DPI?
Solo quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a sufficienza con misure tecniche di prevenzione, protezioni collettive o misure organizzative. I DPI sono l’ultima barriera, non la prima scelta.
Chi paga i DPI?
Il datore di lavoro, che li fornisce gratuitamente, ne assicura manutenzione, igiene e sostituzione e mette a disposizione le istruzioni d’uso.
In quante categorie si dividono i DPI?
In tre, secondo il Reg. UE 2016/425: categoria I (rischi minimi), categoria II (rischi medi) e categoria III (rischi gravi o mortali).
Per quali DPI serve l’addestramento?
Per i DPI di terza categoria (es. anticaduta, autorespiratori, protezione chimica) e per i dispositivi di protezione dell’udito, l’addestramento all’uso è obbligatorio oltre alla formazione.
Il lavoratore può rifiutarsi di indossare i DPI?
No. L’art. 78 impone al lavoratore di utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente alle istruzioni, di averne cura e di non apportarvi modifiche; il mancato uso è una violazione sanzionabile.
Riferimenti normativi
- Art. 74 D.Lgs. 81/08
- Art. 77 D.Lgs. 81/08
- Art. 79 D.Lgs. 81/08
- Regolamento UE 2016/425
Sinonimi
Dispositivi protezione individuale, Protezioni individuali
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DPI di prima categoria
I DPI di prima categoria proteggono da rischi minimi (lesioni meccaniche superficiali, contatto con acqua o calore moderato, urti lievi) e seguono la procedura di conformità più semplice del Regolamento UE 2016/425: l’autocertificazione del fabbricante, senza intervento di un organismo notificato.
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DPI di seconda categoria
I DPI di seconda categoria proteggono da rischi non minimi ma non mortali né di danno irreversibile: è la categoria “residuale” del Regolamento UE 2016/425 che comprende ciò che non rientra nella prima né nella terza. Richiedono l’esame UE del tipo presso un organismo notificato prima della marcatura CE.