Salta al contenuto principale

Termine · Sicurezza

DPI — Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI sono le attrezzature che il lavoratore indossa per proteggersi dai rischi residui non eliminabili con misure tecniche o collettive. Sono classificati in tre categorie dal Reg. UE 2016/425 e disciplinati dagli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08, che ne impongono fornitura gratuita e formazione.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cosa sono i DPI

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono, ai sensi dell’art. 74, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute. I DPI rappresentano l’ultima barriera della prevenzione: si utilizzano solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o misure organizzative. La scelta del DPI deriva dalla valutazione dei rischi e deve tener conto dell’entità del rischio, delle condizioni d’uso e delle esigenze ergonomiche del lavoratore.

Le tre categorie (Reg. UE 2016/425)

Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in funzione della gravità del rischio da cui proteggono:

CategoriaLivello di rischioEsempi
Cat. IRischi minimiGuanti da giardinaggio, occhiali da sole
Cat. IIRischi mediCaschi da cantiere, occhiali e calzature antinfortunistiche
Cat. IIIRischi gravi o mortaliAnticaduta, autorespiratori, protezione chimica e dall’elettricità

Per i DPI di terza categoria e per quelli di protezione dell’udito sono obbligatori sia la formazione sia l’addestramento all’uso.

Obblighi del datore di lavoro

Gli artt. 77 e 18 pongono in capo al datore di lavoro precisi obblighi: fornire i DPI gratuitamente, scegliendoli adeguati ai rischi e conformi alle norme; assicurarne efficienza igienica e manutenzione, riparazioni e sostituzioni; fornire istruzioni d’uso comprensibili; informare e formare i lavoratori, organizzando l’addestramento dove richiesto. Il lavoratore, a sua volta (art. 78), deve utilizzare i DPI conformemente alle istruzioni, averne cura e segnalare difetti o inconvenienti.

Domande frequenti

Quando si devono usare i DPI?

Solo quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a sufficienza con misure tecniche di prevenzione, protezioni collettive o misure organizzative. I DPI sono l’ultima barriera, non la prima scelta.

Chi paga i DPI?

Il datore di lavoro, che li fornisce gratuitamente, ne assicura manutenzione, igiene e sostituzione e mette a disposizione le istruzioni d’uso.

In quante categorie si dividono i DPI?

In tre, secondo il Reg. UE 2016/425: categoria I (rischi minimi), categoria II (rischi medi) e categoria III (rischi gravi o mortali).

Per quali DPI serve l’addestramento?

Per i DPI di terza categoria (es. anticaduta, autorespiratori, protezione chimica) e per i dispositivi di protezione dell’udito, l’addestramento all’uso è obbligatorio oltre alla formazione.

Il lavoratore può rifiutarsi di indossare i DPI?

No. L’art. 78 impone al lavoratore di utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente alle istruzioni, di averne cura e di non apportarvi modifiche; il mancato uso è una violazione sanzionabile.

Riferimenti normativi

  • Art. 74 D.Lgs. 81/08
  • Art. 77 D.Lgs. 81/08
  • Art. 79 D.Lgs. 81/08
  • Regolamento UE 2016/425

Sinonimi

Dispositivi protezione individuale, Protezioni individuali

Link correlati

Continua a leggere