Cos’è il lavoro in quota
Il D.Lgs. 81/08, all’art. 107, definisce lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. La caduta dall’alto è una delle prime cause di infortunio mortale sul lavoro, in particolare nei cantieri edili, e la disciplina è contenuta nel Titolo IV (cantieri) e, più in generale, nel Titolo III sull’uso delle attrezzature di lavoro.
La gestione del rischio non riguarda solo l’edilizia: comprende anche manutenzioni, lavori su coperture, su tralicci, su impianti e ogni attività svolta in altezza.
La gerarchia delle protezioni
La normativa impone di privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. L’ordine di priorità è:
| Priorità | Tipo di misura | Esempi |
|---|---|---|
| 1 | Protezione collettiva | Parapetti, reti di sicurezza, ponteggi, trabattelli, impalcati |
| 2 | Protezione individuale (DPI di 3ª cat.) | Imbracature, cordini, dispositivi di trattenuta e di arresto caduta, linee vita |
| 3 | Attrezzature semplici | Scale portatili e sistemi su funi, solo per lavori di breve durata e basso rischio |
L’impiego di scale portatili e l’accesso e posizionamento mediante funi sono ammessi solo quando l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato dal basso livello di rischio e dalla breve durata di impiego.
Formazione e documenti
È richiesta una formazione e un addestramento specifici per l’uso dei DPI anticaduta (DPI di terza categoria) e una formazione dedicata, teorica e pratica, per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Quando si impiegano ponteggi metallici fissi è obbligatorio il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio); per i lavori su coperture e in quota le misure vanno previste nel POS e, nei cantieri con più imprese, coordinate dal PSC.
Domande frequenti
Da quale altezza scatta il lavoro in quota?
Da oltre 2 metri rispetto a un piano stabile, secondo la definizione dell’art. 107 del D.Lgs. 81/08. Al di sopra di questa soglia il rischio di caduta dall’alto va valutato e gestito.
Quali protezioni hanno la priorità?
Le protezioni collettive (parapetti, reti, ponteggi, trabattelli) vanno privilegiate rispetto ai DPI anticaduta individuali, che intervengono quando le collettive non sono sufficienti o praticabili.
Quando si possono usare scale o funi?
Solo quando l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato dal basso livello di rischio e dalla breve durata dei lavori, e con la formazione specifica richiesta per i sistemi su fune.
Serve una formazione specifica per i lavori in quota?
Sì. È obbligatoria la formazione e l’addestramento all’uso dei DPI anticaduta di terza categoria e una formazione dedicata, teorico-pratica, per l’accesso e il posizionamento mediante funi.
Per i ponteggi serve un documento specifico?
Sì, il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio), obbligatorio per i ponteggi metallici fissi, oltre alle misure previste nel POS e, nei cantieri con più imprese, nel PSC.
Riferimenti normativi
- Art. 107 D.Lgs. 81/08
- Art. 111 D.Lgs. 81/08
- Art. 115 D.Lgs. 81/08
- Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Caduta dall'alto, Lavoro in altezza
Link correlati
- DPI(glossario)
- POS(glossario)
- PSC(glossario)
- Soluzioni cantieri(servizio)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
Lavori in quota (rischio caduta dall’alto)
Attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile: vanno privilegiate le protezioni collettive e, in subordine, i sistemi anticaduta individuali.
- Termine
Sistema di accesso e posizionamento mediante funi
Tecnica di lavoro in quota su due funi indipendenti (di lavoro e di sicurezza) per raggiungere e operare in postazioni non accessibili con ponteggi o piattaforme: ammessa solo a precise condizioni e con personale qualificato.
- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).