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Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

Termine · Rischi Specifici

Lavori in Quota

Il lavoro in quota è l’attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08). La caduta dall’alto è tra le prime cause di infortunio mortale: la normativa impone di privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali e una formazione specifica.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il lavoro in quota

Il D.Lgs. 81/08, all’art. 107, definisce lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. La caduta dall’alto è una delle prime cause di infortunio mortale sul lavoro, in particolare nei cantieri edili, e la disciplina è contenuta nel Titolo IV (cantieri) e, più in generale, nel Titolo III sull’uso delle attrezzature di lavoro.

La gestione del rischio non riguarda solo l’edilizia: comprende anche manutenzioni, lavori su coperture, su tralicci, su impianti e ogni attività svolta in altezza.

La gerarchia delle protezioni

La normativa impone di privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. L’ordine di priorità è:

PrioritàTipo di misuraEsempi
1Protezione collettivaParapetti, reti di sicurezza, ponteggi, trabattelli, impalcati
2Protezione individuale (DPI di 3ª cat.)Imbracature, cordini, dispositivi di trattenuta e di arresto caduta, linee vita
3Attrezzature sempliciScale portatili e sistemi su funi, solo per lavori di breve durata e basso rischio

L’impiego di scale portatili e l’accesso e posizionamento mediante funi sono ammessi solo quando l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato dal basso livello di rischio e dalla breve durata di impiego.

Formazione e documenti

È richiesta una formazione e un addestramento specifici per l’uso dei DPI anticaduta (DPI di terza categoria) e una formazione dedicata, teorica e pratica, per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Quando si impiegano ponteggi metallici fissi è obbligatorio il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio); per i lavori su coperture e in quota le misure vanno previste nel POS e, nei cantieri con più imprese, coordinate dal PSC.

Domande frequenti

Da quale altezza scatta il lavoro in quota?

Da oltre 2 metri rispetto a un piano stabile, secondo la definizione dell’art. 107 del D.Lgs. 81/08. Al di sopra di questa soglia il rischio di caduta dall’alto va valutato e gestito.

Quali protezioni hanno la priorità?

Le protezioni collettive (parapetti, reti, ponteggi, trabattelli) vanno privilegiate rispetto ai DPI anticaduta individuali, che intervengono quando le collettive non sono sufficienti o praticabili.

Quando si possono usare scale o funi?

Solo quando l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato dal basso livello di rischio e dalla breve durata dei lavori, e con la formazione specifica richiesta per i sistemi su fune.

Serve una formazione specifica per i lavori in quota?

Sì. È obbligatoria la formazione e l’addestramento all’uso dei DPI anticaduta di terza categoria e una formazione dedicata, teorico-pratica, per l’accesso e il posizionamento mediante funi.

Per i ponteggi serve un documento specifico?

Sì, il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio), obbligatorio per i ponteggi metallici fissi, oltre alle misure previste nel POS e, nei cantieri con più imprese, nel PSC.

Riferimenti normativi

  • Art. 107 D.Lgs. 81/08
  • Art. 111 D.Lgs. 81/08
  • Art. 115 D.Lgs. 81/08
  • Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Caduta dall'alto, Lavoro in altezza

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