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Termine · DPI

DPI di terza categoria

I DPI di terza categoria sono i dispositivi che proteggono da rischi che possono causare morte o danni irreversibili alla salute, classificati nell’Allegato I del Regolamento UE 2016/425. Richiedono esame UE del tipo, controllo continuo della produzione (Modulo C2 o D) e, per legge, addestramento obbligatorio del lavoratore (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cosa sono i DPI di terza categoria

Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in funzione della gravità dei rischi. La terza categoria comprende i DPI destinati a proteggere da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni irreversibili. L’Allegato I del Regolamento elenca esplicitamente i rischi coperti:

Rischio coperto (Allegato I, cat. III)Esempi di DPI
Cadute dall’altoImbracature, cordini, anticaduta retrattili
Agenti chimici nocivi / atmosfere pericoloseAutorespiratori, tute chimiche
Sostanze e miscele pericolose per la saluteRespiratori, facciali filtranti per agenti CMR
Annegamento, scariche elettriche, alte/basse temperatureDispositivi specifici
Tagli da seghe a catena, getti ad alta pressione, ferite da proiettiliDPI specialistici

Valutazione di conformità e marcatura CE

A differenza dei DPI di prima categoria (rischi minimi, autocertificazione) e di seconda categoria (esame UE del tipo), i DPI di terza categoria richiedono sia l’esame UE del tipo (Modulo B) sia il controllo della produzione tramite uno degli organismi notificati (Modulo C2, verifiche del prodotto a intervalli casuali, oppure Modulo D, garanzia qualità del processo). La marcatura CE è seguita dal numero identificativo a quattro cifre dell’organismo notificato che effettua il controllo.

Obblighi del datore di lavoro e addestramento

L’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito il datore di lavoro assicura sempre un addestramento adeguato, oltre alla formazione. La scelta parte dalla valutazione dei rischi residui dopo le misure tecniche e collettive; il datore di lavoro garantisce conformità, taglie adeguate, compatibilità tra dispositivi, istruzioni d’uso, manutenzione e sostituzione. Le evidenze documentali — schede tecniche, dichiarazioni di conformità UE, consegne nominative, registri di addestramento e controlli periodici — sono essenziali per audit e ispezioni.

Domande frequenti

Cosa sono i DPI di terza categoria?

Sono i dispositivi che proteggono da rischi che possono causare morte o danni irreversibili alla salute (cadute dall’alto, agenti chimici, atmosfere pericolose, annegamento, scariche elettriche), classificati nell’Allegato I del Regolamento UE 2016/425.

Per i DPI di terza categoria serve addestramento?

Sì, è obbligatorio. L’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare un addestramento adeguato per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.

Quale procedura di conformità seguono i DPI di terza categoria?

Esame UE del tipo (Modulo B) abbinato al controllo della produzione tramite organismo notificato: Modulo C2 (verifiche del prodotto a campione) o Modulo D (garanzia qualità del processo).

Come riconosco un DPI di terza categoria dalla marcatura?

La marcatura CE è seguita dal numero a quattro cifre dell’organismo notificato che effettua il controllo della produzione: questo numero è presente solo per i DPI di terza categoria.

Quali DPI rientrano nella terza categoria?

Imbracature e dispositivi anticaduta, autorespiratori e maschere per atmosfere pericolose, tute e respiratori contro agenti chimici e cancerogeni, dispositivi contro annegamento, scariche elettriche e temperature estreme.

Riferimenti normativi

  • Regolamento UE 2016/425
  • Allegato I Regolamento UE 2016/425
  • Art. 76 D.Lgs. 81/08
  • Art. 77 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

DPI categoria III, DPI salvavita, DPI III categoria

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