Le punture accidentali e i tagli con dispositivi medici taglienti (aghi, bisturi, lancette) rappresentano una delle principali esposizioni a rischio biologico per via parenterale negli ambienti sanitari e assistenziali. Il contatto con sangue o liquidi biologici di un soggetto infetto può trasmettere virus a trasmissione ematica come quelli dell'epatite B (HBV), dell'epatite C (HCV) e dell'immunodeficienza umana (HIV). Il rischio dipende dal tipo di esposizione, dalla carica virale della fonte e dallo stato immunitario del lavoratore.
La prevenzione specifica delle ferite da taglienti in ambito ospedaliero e sanitario è disciplinata dal Titolo X-bis del D.Lgs. 81/08 (artt. 286-bis e seguenti), introdotto per recepire la direttiva europea 2010/32/UE. Le misure prioritarie sono l'eliminazione dell'uso non necessario di taglienti, l'adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza integrati, il divieto di reincappucciamento degli aghi, l'uso di contenitori rigidi per lo smaltimento dei taglienti, oltre a informazione, formazione e procedure di lavoro sicure.
In caso di infortunio è fondamentale una procedura di gestione post-esposizione: lavaggio immediato della ferita, segnalazione e accesso tempestivo al pronto soccorso o al medico competente per la valutazione del caso, eventuale profilassi post-esposizione e follow-up sierologico. La vaccinazione contro l'epatite B è una misura di protezione efficace e va offerta ai lavoratori esposti; non esiste invece vaccino per epatite C e HIV, per cui contano le misure di barriera e le procedure. Ogni evento va registrato e analizzato per migliorare le misure preventive.
Riferimenti normativi
- Titolo X-bis D.Lgs. 81/08
- Art. 286-bis D.Lgs. 81/08
- Direttiva 2010/32/UE
Sinonimi
ferite da taglienti, rischio biologico parenterale, needlestick injury, esposizione a sangue
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.