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Termine · Medicina

Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria, disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 ed effettuata dal medico competente, è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività. È obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e ogni volta che la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità: rischio chimico, biologico, agenti fisici (rumore, vibrazioni), movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno e altri.

Non può essere effettuata, invece, per accertare condizioni che la legge vieta di indagare (ad esempio per finalità non previste o discriminatorie).

Le tipologie di visita

La sorveglianza si articola in più tipi di visita medica:

  • visita preventiva, anche in fase preassuntiva, per accertare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita periodica, di norma annuale, ma il medico competente può fissare una periodicità diversa in base ai rischi;
  • visita su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali;
  • visita in occasione del cambio mansione, per verificarne l’idoneità;
  • visita alla ripresa dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi;
  • visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti da norme specifiche (es. agenti chimici o cancerogeni).

Accertamenti e giudizio finale

Gli accertamenti possono comprendere esami clinici, strumentali (audiometria, spirometria, ECG) e di laboratorio mirati ai rischi cui il lavoratore è esposto, secondo il protocollo sanitario definito dal medico competente. La sorveglianza si conclude sempre con un giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Nei casi previsti dalla normativa e ogni volta che la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità: rischio chimico, biologico, rumore, vibrazioni, MMC, VDT oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno e altri rischi specifici.

Chi effettua la sorveglianza sanitaria?

Il medico competente nominato dal datore di lavoro, che definisce il protocollo sanitario, effettua le visite ed esprime i giudizi di idoneità.

Ogni quanto si fanno le visite periodiche?

Di norma una volta l’anno, ma il medico competente può stabilire una frequenza diversa in base ai rischi specifici della mansione e alle risultanze degli accertamenti.

Serve la visita dopo una lunga malattia?

Sì. È prevista una visita di rientro al lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per verificare la permanenza dell’idoneità alla mansione.

Cosa succede dopo la visita?

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, non idoneo temporaneo o permanente) e lo comunica per iscritto a lavoratore e datore di lavoro.

Riferimenti normativi

  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Art. 25 D.Lgs. 81/08
  • Art. 18 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Visite mediche del lavoro, Accertamenti sanitari

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