Cos’è la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria, disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 ed effettuata dal medico competente, è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività. È obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e ogni volta che la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità: rischio chimico, biologico, agenti fisici (rumore, vibrazioni), movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno e altri.
Non può essere effettuata, invece, per accertare condizioni che la legge vieta di indagare (ad esempio per finalità non previste o discriminatorie).
Le tipologie di visita
La sorveglianza si articola in più tipi di visita medica:
- visita preventiva, anche in fase preassuntiva, per accertare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita periodica, di norma annuale, ma il medico competente può fissare una periodicità diversa in base ai rischi;
- visita su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali;
- visita in occasione del cambio mansione, per verificarne l’idoneità;
- visita alla ripresa dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi;
- visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti da norme specifiche (es. agenti chimici o cancerogeni).
Accertamenti e giudizio finale
Gli accertamenti possono comprendere esami clinici, strumentali (audiometria, spirometria, ECG) e di laboratorio mirati ai rischi cui il lavoratore è esposto, secondo il protocollo sanitario definito dal medico competente. La sorveglianza si conclude sempre con un giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni.
Domande frequenti
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
Nei casi previsti dalla normativa e ogni volta che la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità: rischio chimico, biologico, rumore, vibrazioni, MMC, VDT oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno e altri rischi specifici.
Chi effettua la sorveglianza sanitaria?
Il medico competente nominato dal datore di lavoro, che definisce il protocollo sanitario, effettua le visite ed esprime i giudizi di idoneità.
Ogni quanto si fanno le visite periodiche?
Di norma una volta l’anno, ma il medico competente può stabilire una frequenza diversa in base ai rischi specifici della mansione e alle risultanze degli accertamenti.
Serve la visita dopo una lunga malattia?
Sì. È prevista una visita di rientro al lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per verificare la permanenza dell’idoneità alla mansione.
Cosa succede dopo la visita?
Il medico competente esprime il giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, non idoneo temporaneo o permanente) e lo comunica per iscritto a lavoratore e datore di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Art. 25 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Visite mediche del lavoro, Accertamenti sanitari
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.
- Termine
Malattia professionale
La malattia professionale (tecnopatia) è una patologia contratta nell’esercizio del lavoro per esposizione prolungata a un agente di rischio. È tutelata dall’assicurazione INAIL (D.P.R. 1124/1965) e comporta obblighi di certificazione e denuncia, oltre a impatti sulla sorveglianza sanitaria e sull’aggiornamento del DVR.