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Termine · Medicina

Giudizio di Idoneità

Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il giudizio di idoneità

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica è l’atto conclusivo della sorveglianza sanitaria, previsto dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Con esso il medico competente esprime, sulla base degli accertamenti effettuati, una valutazione sulla compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e i rischi della mansione che svolge. Il giudizio è riferito alla mansione specifica e non alla generica capacità lavorativa: lo stesso lavoratore può risultare idoneo a una mansione e non idoneo a un’altra.

Il giudizio deve essere comunicato per iscritto sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Le categorie di giudizio

L’art. 41, comma 6, individua le possibili tipologie di giudizio:

GiudizioSignificato
IdoneitàIl lavoratore può svolgere la mansione senza condizioni
Idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioniIdoneità subordinata a condizioni (es. uso di lenti, limiti di peso, esclusione di alcune attività)
Inidoneità temporaneaInidoneità per un periodo definito, con indicazione del termine di rivalutazione
Inidoneità permanenteInidoneità definitiva alla mansione specifica

In caso di idoneità con limitazioni o di inidoneità, il datore di lavoro deve attuare quanto disposto dal medico competente e, ove possibile, adibire il lavoratore a una mansione compatibile, ai sensi dell’art. 42.

Il ricorso

Avverso il giudizio di idoneità (in tutte le sue forme) è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/SPRESAL), sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro. L’organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio. Il provvedimento dell’organo di vigilanza è vincolante per le parti.

Domande frequenti

Chi emette il giudizio di idoneità?

Il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, sulla base degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario. Lo comunica per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

Quali sono i possibili giudizi?

Idoneità piena, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea (con termine di rivalutazione) e inidoneità permanente alla mansione specifica.

Si può fare ricorso contro il giudizio?

Sì. Entro 30 giorni lavoratore o datore di lavoro possono ricorrere all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di inidoneità?

Attuare le prescrizioni del medico competente e, ai sensi dell’art. 42, adibire ove possibile il lavoratore a una mansione equivalente o inferiore compatibile con il suo stato di salute.

Il giudizio riguarda la salute in generale?

No. È riferito alla mansione specifica e ai relativi rischi: lo stesso lavoratore può essere idoneo a una mansione e non idoneo a un’altra.

Riferimenti normativi

  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Art. 42 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Idoneità alla mansione, Idoneità lavorativa specifica

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