Cos’è il giudizio di idoneità
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica è l’atto conclusivo della sorveglianza sanitaria, previsto dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Con esso il medico competente esprime, sulla base degli accertamenti effettuati, una valutazione sulla compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e i rischi della mansione che svolge. Il giudizio è riferito alla mansione specifica e non alla generica capacità lavorativa: lo stesso lavoratore può risultare idoneo a una mansione e non idoneo a un’altra.
Il giudizio deve essere comunicato per iscritto sia al lavoratore sia al datore di lavoro.
Le categorie di giudizio
L’art. 41, comma 6, individua le possibili tipologie di giudizio:
| Giudizio | Significato |
|---|---|
| Idoneità | Il lavoratore può svolgere la mansione senza condizioni |
| Idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni | Idoneità subordinata a condizioni (es. uso di lenti, limiti di peso, esclusione di alcune attività) |
| Inidoneità temporanea | Inidoneità per un periodo definito, con indicazione del termine di rivalutazione |
| Inidoneità permanente | Inidoneità definitiva alla mansione specifica |
In caso di idoneità con limitazioni o di inidoneità, il datore di lavoro deve attuare quanto disposto dal medico competente e, ove possibile, adibire il lavoratore a una mansione compatibile, ai sensi dell’art. 42.
Il ricorso
Avverso il giudizio di idoneità (in tutte le sue forme) è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/SPRESAL), sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro. L’organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio. Il provvedimento dell’organo di vigilanza è vincolante per le parti.
Domande frequenti
Chi emette il giudizio di idoneità?
Il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, sulla base degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario. Lo comunica per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
Quali sono i possibili giudizi?
Idoneità piena, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea (con termine di rivalutazione) e inidoneità permanente alla mansione specifica.
Si può fare ricorso contro il giudizio?
Sì. Entro 30 giorni lavoratore o datore di lavoro possono ricorrere all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.
Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di inidoneità?
Attuare le prescrizioni del medico competente e, ai sensi dell’art. 42, adibire ove possibile il lavoratore a una mansione equivalente o inferiore compatibile con il suo stato di salute.
Il giudizio riguarda la salute in generale?
No. È riferito alla mansione specifica e ai relativi rischi: lo stesso lavoratore può essere idoneo a una mansione e non idoneo a un’altra.
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Art. 42 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Idoneità alla mansione, Idoneità lavorativa specifica
Link correlati
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- Medico competente(glossario)
- Organo di vigilanza(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.
- Termine
Malattia professionale
La malattia professionale (tecnopatia) è una patologia contratta nell’esercizio del lavoro per esposizione prolungata a un agente di rischio. È tutelata dall’assicurazione INAIL (D.P.R. 1124/1965) e comporta obblighi di certificazione e denuncia, oltre a impatti sulla sorveglianza sanitaria e sull’aggiornamento del DVR.