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Termine · Medicina

Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente

La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è la relazione ex art. 40

La relazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. 81/08 è il flusso informativo con cui il medico competente comunica annualmente i dati collettivi e anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria svolta in ciascuna azienda. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato del portale INAIL, ai servizi competenti per territorio (ASL/Regioni), che li utilizzano a fini epidemiologici e di programmazione della vigilanza. È un obbligo del medico competente (art. 25) la cui omissione è sanzionata.

Contenuti e modello (Allegato 3B)

La relazione è redatta secondo il modello dell’Allegato 3B e contiene dati aggregati e anonimi, organizzati per azienda e unità produttiva:

  • numero dei lavoratori occupati e di quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria;
  • numero e tipologia delle visite mediche effettuate;
  • numero e tipologia dei giudizi di idoneità espressi (idoneità, idoneità con limitazioni o prescrizioni, inidoneità);
  • i rischi per i quali è stata attivata la sorveglianza sanitaria;
  • gli accertamenti integrativi e i casi di malattia professionale, ove rilevati.

I dati non contengono informazioni nominative: la riservatezza delle cartelle sanitarie e di rischio resta integra.

Termini e rapporto con la riunione periodica

La relazione va trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. In ambito aziendale, inoltre, il medico competente comunica e illustra i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica annuale ex art. 35, alla presenza di datore di lavoro, RSPP e RLS, per orientare le scelte di prevenzione. La relazione ex art. 40 e la riunione periodica sono quindi strumenti complementari: il primo è un debito informativo verso l’esterno, la seconda un momento di confronto interno.

Domande frequenti

Chi deve trasmettere la relazione ex art. 40?

Il medico competente, per ciascuna azienda in cui svolge la sorveglianza sanitaria. È un suo obbligo previsto dall’art. 25 e disciplinato dall’art. 40.

Entro quando va inviata?

Entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai dati dell’anno solare precedente, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INAIL.

I dati della relazione sono nominativi?

No. La relazione contiene esclusivamente dati aggregati e anonimi; la riservatezza delle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori resta tutelata.

Che modello si usa?

Il modello dell’Allegato 3B del D.Lgs. 81/08, che struttura i contenuti minimi della relazione per azienda e unità produttiva.

Che rapporto ha con la riunione periodica?

Gli stessi dati collettivi e anonimi vengono illustrati dal medico competente nella riunione periodica annuale ex art. 35, alla presenza di datore di lavoro, RSPP e RLS.

Riferimenti normativi

  • Art. 40 D.Lgs. 81/08
  • Art. 25 D.Lgs. 81/08
  • Art. 35 D.Lgs. 81/08
  • Allegato 3B D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Allegato 3B, Comunicazione annuale dati sanitari

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