Cos’è la relazione ex art. 40
La relazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. 81/08 è il flusso informativo con cui il medico competente comunica annualmente i dati collettivi e anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria svolta in ciascuna azienda. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato del portale INAIL, ai servizi competenti per territorio (ASL/Regioni), che li utilizzano a fini epidemiologici e di programmazione della vigilanza. È un obbligo del medico competente (art. 25) la cui omissione è sanzionata.
Contenuti e modello (Allegato 3B)
La relazione è redatta secondo il modello dell’Allegato 3B e contiene dati aggregati e anonimi, organizzati per azienda e unità produttiva:
- numero dei lavoratori occupati e di quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- numero e tipologia delle visite mediche effettuate;
- numero e tipologia dei giudizi di idoneità espressi (idoneità, idoneità con limitazioni o prescrizioni, inidoneità);
- i rischi per i quali è stata attivata la sorveglianza sanitaria;
- gli accertamenti integrativi e i casi di malattia professionale, ove rilevati.
I dati non contengono informazioni nominative: la riservatezza delle cartelle sanitarie e di rischio resta integra.
Termini e rapporto con la riunione periodica
La relazione va trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. In ambito aziendale, inoltre, il medico competente comunica e illustra i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica annuale ex art. 35, alla presenza di datore di lavoro, RSPP e RLS, per orientare le scelte di prevenzione. La relazione ex art. 40 e la riunione periodica sono quindi strumenti complementari: il primo è un debito informativo verso l’esterno, la seconda un momento di confronto interno.
Domande frequenti
Chi deve trasmettere la relazione ex art. 40?
Il medico competente, per ciascuna azienda in cui svolge la sorveglianza sanitaria. È un suo obbligo previsto dall’art. 25 e disciplinato dall’art. 40.
Entro quando va inviata?
Entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai dati dell’anno solare precedente, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INAIL.
I dati della relazione sono nominativi?
No. La relazione contiene esclusivamente dati aggregati e anonimi; la riservatezza delle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori resta tutelata.
Che modello si usa?
Il modello dell’Allegato 3B del D.Lgs. 81/08, che struttura i contenuti minimi della relazione per azienda e unità produttiva.
Che rapporto ha con la riunione periodica?
Gli stessi dati collettivi e anonimi vengono illustrati dal medico competente nella riunione periodica annuale ex art. 35, alla presenza di datore di lavoro, RSPP e RLS.
Riferimenti normativi
- Art. 40 D.Lgs. 81/08
- Art. 25 D.Lgs. 81/08
- Art. 35 D.Lgs. 81/08
- Allegato 3B D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Allegato 3B, Comunicazione annuale dati sanitari
Link correlati
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva
Il DURC è la certificazione telematica che attesta la regolarità di un’impresa nei versamenti dovuti a INPS, INAIL e Casse Edili. Ha validità di 120 giorni ed è requisito indispensabile per appalti pubblici, pagamenti della PA, incentivi e qualificazione delle imprese nei cantieri.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.