Chi è il medico competente
Il medico competente (MC) è la figura sanitaria che il datore di lavoro nomina ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sorveglianza sanitaria. Deve possedere uno dei titoli previsti dall’art. 38 (specializzazione in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, o titoli e percorsi equipollenti) ed essere iscritto all’apposito elenco nazionale presso il Ministero della Salute. Può operare come dipendente, libero professionista o nell’ambito di una struttura convenzionata.
Compiti del medico competente (art. 25)
L’art. 25 elenca i compiti del medico competente, che:
- collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di tutela;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in base ai rischi specifici;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
- informa i lavoratori sul significato degli accertamenti e sui risultati;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (o con periodicità diversa concordata in base ai rischi);
- partecipa alla riunione periodica e redige la relazione annuale ex art. 40.
Tipologie di visita
Le visite mediche sono disciplinate dall’art. 41 e comprendono: la visita preventiva (anche in fase preassuntiva), quella periodica, la visita su richiesta del lavoratore, la visita per cambio mansione, quella alla ripresa dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi e, nei casi previsti, la visita preventiva e periodica per accertare l’assenza di condizioni di alcol-dipendenza o assunzione di sostanze. Ogni visita si conclude con un giudizio di idoneità comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
Ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sorveglianza sanitaria, cioè in presenza di rischi per i quali la legge la impone (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, MMC, VDT oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno, ecc.).
Quali titoli deve avere il medico competente?
Uno dei titoli dell’art. 38, in particolare la specializzazione in medicina del lavoro o titoli equipollenti, e l’iscrizione all’elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero della Salute.
Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro?
Sì. L’art. 25 prevede il sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, salvo periodicità diversa concordata con il datore di lavoro in base ai rischi presenti.
Che cos’è la relazione ex art. 40?
È la relazione annuale, con dati aggregati e anonimi della sorveglianza sanitaria, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Il medico competente può essere esterno all’azienda?
Sì. Può operare come dipendente, libero professionista o all’interno di una struttura sanitaria convenzionata; ciò che conta è il possesso dei requisiti e l’effettivo svolgimento dei compiti previsti dalla legge.
Riferimenti normativi
- Art. 25 D.Lgs. 81/08
- Art. 38 D.Lgs. 81/08
- Art. 40 D.Lgs. 81/08
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
MC, Medico del lavoro
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Medico competente: nomina, compiti e sorveglianza sanitaria
Il medico competente è il professionista che il datore di lavoro nomina quando l’attività comporta sorveglianza sanitaria. Collabora alla valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione (artt. 25 e 41).
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Come scegliere il medico competente per la tua azienda
Criteri pratici per valutare un medico competente: requisiti, esperienza di settore, qualità del protocollo sanitario e capacità di supporto organizzativo.
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Il RSPP è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. È obbligatorio in ogni azienda, può essere interno o esterno e collabora alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08.
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Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È obbligatorio in ogni azienda e dispone di diritti di consultazione, accesso e informazione previsti dagli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/08.