Chi è il RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 47). È una figura obbligatoria in ogni azienda o unità produttiva. Nelle aziende fino a 15 lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; oltre i 15 lavoratori è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Quando il RLS non viene individuato in azienda, le funzioni sono assunte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Il numero minimo di RLS è fissato dall’art. 47: uno nelle aziende fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1000, sei oltre i 1000.
Attribuzioni e diritti (art. 50)
L’art. 50 elenca le attribuzioni del RLS, tra cui:
- accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi, sulla designazione di RSPP, medico competente e addetti alle emergenze;
- ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale, compreso il DVR;
- partecipazione alla riunione periodica annuale (art. 35);
- promozione e formulazione di osservazioni e proposte sulle misure di prevenzione;
- ricorso alle autorità competenti se ritiene insufficienti le misure adottate.
Il RLS non può subire pregiudizio a causa dell’attività svolta e dispone del tempo e dei mezzi necessari per l’incarico.
Formazione del RLS
Il RLS deve frequentare una formazione iniziale di 32 ore (art. 37). È previsto un aggiornamento periodico annuale di 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore in quelle che occupano più di 50 lavoratori. La formazione riguarda principi giuridici, rischi specifici dell’azienda, tecniche di comunicazione e nozioni di prevenzione.
Domande frequenti
Il RLS è obbligatorio?
Sì. In ogni azienda o unità produttiva deve essere individuato il RLS. In mancanza di un rappresentante interno, le funzioni sono svolte dal RLS Territoriale (RLST).
Come viene eletto il RLS?
Nelle aziende fino a 15 lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori; oltre i 15 lavoratori è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quante ore di formazione deve fare il RLS?
32 ore di formazione iniziale, con aggiornamento annuale di 4 ore (aziende da 15 a 50 lavoratori) o di 8 ore (oltre i 50 lavoratori).
Il RLS può vedere il DVR?
Sì. Tra le attribuzioni dell’art. 50 c’è il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative alla valutazione dei rischi, compreso il DVR.
Quanti RLS servono in azienda?
Almeno uno fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1000 e sei oltre i 1000, secondo i minimi fissati dall’art. 47.
Riferimenti normativi
- Art. 47 D.Lgs. 81/08
- Art. 48 D.Lgs. 81/08
- Art. 50 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Rappresentante Lavoratori Sicurezza, RLST (territoriale)
Link correlati
- RLS e RLST: nomina e funzioni(glossario)
- Preposto(glossario)
- RSPP(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il RSPP è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. È obbligatorio in ogni azienda, può essere interno o esterno e collabora alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.
- Termine
CSE — Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
Il CSE è il tecnico che, durante l’esecuzione dei lavori, verifica l’applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese, segnala le inadempienze al committente e può proporre la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave. Compiti e requisiti sono definiti dagli artt. 92 e 98 D.Lgs. 81/08.