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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È obbligatorio in ogni azienda e dispone di diritti di consultazione, accesso e informazione previsti dagli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è il RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 47). È una figura obbligatoria in ogni azienda o unità produttiva. Nelle aziende fino a 15 lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; oltre i 15 lavoratori è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Quando il RLS non viene individuato in azienda, le funzioni sono assunte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Il numero minimo di RLS è fissato dall’art. 47: uno nelle aziende fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1000, sei oltre i 1000.

Attribuzioni e diritti (art. 50)

L’art. 50 elenca le attribuzioni del RLS, tra cui:

  • accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi, sulla designazione di RSPP, medico competente e addetti alle emergenze;
  • ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale, compreso il DVR;
  • partecipazione alla riunione periodica annuale (art. 35);
  • promozione e formulazione di osservazioni e proposte sulle misure di prevenzione;
  • ricorso alle autorità competenti se ritiene insufficienti le misure adottate.

Il RLS non può subire pregiudizio a causa dell’attività svolta e dispone del tempo e dei mezzi necessari per l’incarico.

Formazione del RLS

Il RLS deve frequentare una formazione iniziale di 32 ore (art. 37). È previsto un aggiornamento periodico annuale di 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore in quelle che occupano più di 50 lavoratori. La formazione riguarda principi giuridici, rischi specifici dell’azienda, tecniche di comunicazione e nozioni di prevenzione.

Domande frequenti

Il RLS è obbligatorio?

Sì. In ogni azienda o unità produttiva deve essere individuato il RLS. In mancanza di un rappresentante interno, le funzioni sono svolte dal RLS Territoriale (RLST).

Come viene eletto il RLS?

Nelle aziende fino a 15 lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori; oltre i 15 lavoratori è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Quante ore di formazione deve fare il RLS?

32 ore di formazione iniziale, con aggiornamento annuale di 4 ore (aziende da 15 a 50 lavoratori) o di 8 ore (oltre i 50 lavoratori).

Il RLS può vedere il DVR?

Sì. Tra le attribuzioni dell’art. 50 c’è il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative alla valutazione dei rischi, compreso il DVR.

Quanti RLS servono in azienda?

Almeno uno fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1000 e sei oltre i 1000, secondo i minimi fissati dall’art. 47.

Riferimenti normativi

  • Art. 47 D.Lgs. 81/08
  • Art. 48 D.Lgs. 81/08
  • Art. 50 D.Lgs. 81/08
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Rappresentante Lavoratori Sicurezza, RLST (territoriale)

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