Salta al contenuto principale

Termine · Figure

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. È obbligatorio in ogni azienda, può essere interno o esterno e collabora alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è il RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la persona designata dal datore di lavoro, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). La sua designazione è obbligatoria in ogni azienda con lavoratori (art. 17) e non è delegabile. Il RSPP può essere un dipendente interno o un consulente esterno; in determinate aziende, per dimensione e classe di rischio, il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo (RSPP-DDL) previa formazione specifica secondo l’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni.

Compiti e requisiti

I compiti del SPP, coordinato dal RSPP, sono elencati all’art. 33: collaborare alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del DVR, individuare le misure di prevenzione e protezione, proporre i programmi di informazione e formazione, partecipare alle riunioni periodiche (art. 35) e fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi. Il RSPP non ha poteri decisionali o di spesa autonomi: ha un ruolo consultivo e propositivo, mentre la responsabilità resta in capo al datore di lavoro.

I requisiti formativi sono fissati dall’art. 32 e dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016:

ModuloDurataContenuto
Modulo A28 oreBase, comune a RSPP e ASPP
Modulo B48 ore (+ specifici)Tecnico, per macrosettori di rischio
Modulo C24 oreGestionale-relazionale, solo per RSPP

È inoltre richiesto un aggiornamento periodico quinquennale (40 ore per il RSPP).

RSPP interno o esterno

La scelta tra RSPP interno ed esterno dipende da dimensioni, complessità e rischi dell’azienda. L’incarico esterno è frequente nelle PMI, dove non è economico mantenere una figura dedicata; l’RSPP interno è preferibile in realtà complesse o ad alto rischio, dove la conoscenza diretta dei processi è decisiva. In entrambi i casi devono essere garantiti tempo, mezzi e informazioni adeguati allo svolgimento del ruolo.

Domande frequenti

Il RSPP è obbligatorio in tutte le aziende?

Sì. La designazione del RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro previsto dall’art. 17 e riguarda ogni azienda con almeno un lavoratore.

Il datore di lavoro può fare il RSPP?

Sì, nelle aziende che rientrano nei casi dell’Allegato II (per dimensione e classe di rischio), purché frequenti la formazione specifica per RSPP-DDL e ne svolga effettivamente i compiti.

Quale formazione serve per fare il RSPP?

I moduli A (28 ore), B (48 ore più eventuali integrazioni per settori specifici) e C (24 ore), con aggiornamento quinquennale di 40 ore, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

Il RSPP è responsabile penalmente degli infortuni?

Il RSPP ha un ruolo tecnico-consultivo e non sostituisce gli obblighi del datore di lavoro; tuttavia può rispondere quando un infortunio derivi da una sua condotta colposa, ad esempio per una valutazione del rischio carente o errata.

Che differenza c’è tra RSPP e ASPP?

Il RSPP coordina il servizio e ne è responsabile; l’ASPP è una figura di supporto operativo. L’ASPP non deve frequentare il modulo C, riservato a chi svolge funzioni di responsabile.

Riferimenti normativi

  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Art. 31 D.Lgs. 81/08
  • Art. 32 D.Lgs. 81/08
  • Art. 33 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016

Sinonimi

Responsabile SPP, Responsabile servizio prevenzione

Link correlati

Continua a leggere