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ASPP — Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

L’ASPP è l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, figura di supporto al RSPP all’interno dell’SPP. Collabora alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione; deve possedere i requisiti dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 (moduli A e B), ma non il modulo C, riservato a chi svolge le funzioni di responsabile.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è l’ASPP

L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) che opera a supporto del RSPP. Il SPP, definito dall’art. 31 del D.Lgs. 81/08, è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi aziendali; può essere costituito dal solo RSPP o, nelle organizzazioni più strutturate, da RSPP e uno o più ASPP. La nomina dell’ASPP non è sempre obbligatoria — dipende da dimensioni, complessità e rischi dell’azienda — ma è di fatto necessaria nelle realtà medio-grandi o ad alto rischio, dove un solo responsabile non potrebbe coprire tutte le esigenze.

A differenza del RSPP, l’ASPP non coordina il servizio e non ne è il responsabile: svolge un ruolo operativo di collaborazione.

Compiti

L’ASPP, nell’ambito del SPP coordinato dal RSPP, concorre ai compiti elencati all’art. 33: collaborazione all’individuazione e valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza, alla proposta dei programmi di informazione e formazione, alla partecipazione alle riunioni periodiche e all’informazione dei lavoratori sui rischi. Non ha poteri decisionali o di spesa: la responsabilità resta in capo al datore di lavoro.

Requisiti e formazione (art. 32)

I requisiti sono fissati dall’art. 32 e dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016:

RequisitoASPPRSPP
Titolo di studioDiploma di scuola secondaria superioreDiploma di scuola secondaria superiore
Modulo A (base)28 ore — obbligatorio28 ore — obbligatorio
Modulo B (tecnico, per macrosettori)obbligatorioobbligatorio
Modulo C (gestionale-relazionale)non richiesto24 ore — obbligatorio

È previsto l’aggiornamento periodico quinquennale (20 ore per l’ASPP). Il modulo C è la differenza principale rispetto al RSPP: essendo riservato a chi assume funzioni di responsabilità, non è richiesto per il solo addetto.

Domande frequenti

La nomina dell’ASPP è obbligatoria?

Non sempre. Dipende da dimensioni, complessità e classe di rischio dell’azienda: il SPP può essere costituito dal solo RSPP, ma nelle realtà strutturate o ad alto rischio l’ASPP è di fatto necessario.

Che differenza c’è tra ASPP e RSPP?

Il RSPP coordina il servizio e ne è il responsabile; l’ASPP è una figura di supporto operativo. L’ASPP non deve frequentare il modulo C, riservato a chi svolge funzioni di responsabile.

Quale formazione serve per fare l’ASPP?

Il modulo A (28 ore) e il modulo B (specifico per macrosettore di rischio), oltre al titolo di studio richiesto, con aggiornamento quinquennale di 20 ore, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

L’ASPP può sostituire il RSPP?

No. Per assumere il ruolo di RSPP occorre completare anche il modulo C ed essere designati come responsabili del servizio. L’ASPP, da solo, non può svolgere le funzioni di RSPP.

L’ASPP ha responsabilità di spesa?

No. Come il RSPP, ha un ruolo tecnico-consultivo privo di poteri decisionali o di spesa autonomi; la responsabilità delle scelte resta in capo al datore di lavoro.

Riferimenti normativi

  • Art. 31 D.Lgs. 81/08
  • Art. 32 D.Lgs. 81/08
  • Art. 33 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016

Sinonimi

Addetto SPP, Addetto al servizio prevenzione

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