Quando dalla valutazione del rischio emerge un'esposizione ad agenti biologici per i quali sono disponibili vaccini efficaci, il datore di lavoro deve metterli a disposizione dei lavoratori. La vaccinazione rientra tra le misure speciali del Titolo X del D.Lgs. 81/08, in particolare nell'ambito delle misure tecniche, organizzative e procedurali e della sorveglianza sanitaria; l'art. 279 prevede che, su parere del medico competente, siano adottate misure protettive particolari tra cui la messa a disposizione di vaccini efficaci.
La proposta e la gestione delle vaccinazioni competono al medico competente, che le inserisce nel protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base del rischio specifico della mansione. Esempi tipici sono la vaccinazione contro l'epatite B per il personale sanitario e per chi è esposto a sangue e liquidi biologici, l'antitetanica per attività con rischio di ferite contaminate, e altre profilassi indicate per particolari settori. Il lavoratore deve ricevere un'informazione adeguata e la somministrazione avviene di norma con consenso informato; il rifiuto può comportare valutazioni sull'idoneità alla mansione.
Le vaccinazioni offerte in azienda hanno costo a carico del datore di lavoro quando costituiscono misura di prevenzione del rischio professionale. Vanno distinte dalle campagne vaccinali di sanità pubblica (ad esempio antinfluenzale stagionale) che l'azienda può promuovere su base volontaria. L'avvenuta vaccinazione e lo stato immunitario rilevante per il rischio sono documentati nella cartella sanitaria e di rischio gestita dal medico competente, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
Riferimenti normativi
- Art. 279 D.Lgs. 81/08
- Titolo X D.Lgs. 81/08
- Art. 25 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
profilassi vaccinale, vaccini sul lavoro, immunoprofilassi
Link correlati
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.