L'arco elettrico è una scarica che si instaura attraverso l'aria (o un altro mezzo) tra due punti a diverso potenziale, ad esempio in caso di cortocircuito, di apertura sotto carico o di errore di manovra. La temperatura dell'arco può raggiungere migliaia di gradi, con un'emissione di energia (radiante, termica e di pressione) tale da provocare ustioni gravi anche a distanza, cecità temporanea da intensa luminosità, lesioni da onda di pressione e proiezione di metallo fuso e detriti.
A differenza dell'elettrocuzione, che richiede il passaggio di corrente attraverso il corpo, il danno da arco elettrico può colpire l'operatore anche senza contatto diretto con le parti attive. Per questo, oltre alle misure contro i contatti diretti e indiretti, la valutazione del rischio elettrico deve considerare specificamente il rischio di arco (arc flash), in particolare nelle manovre su quadri, nelle operazioni di sezionamento e nei lavori in prossimità o sotto tensione.
Le misure di prevenzione e protezione comprendono: la corretta progettazione e manutenzione degli impianti, l'uso di dispositivi di protezione e di limitazione dell'energia d'arco, procedure operative sicure (ove possibile lavorando fuori tensione) e l'impiego di DPI specifici contro l'arco elettrico, come visiere e indumenti con classe di protezione adeguata, in aggiunta ai guanti isolanti. Tutto ciò si inquadra negli obblighi degli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. 81/08 e nelle regole della norma CEI 11-27 per i lavori elettrici.
Riferimenti normativi
- Art. 80 D.Lgs. 81/08
- Art. 82 D.Lgs. 81/08
- Norma CEI 11-27
Sinonimi
Arc flash, Scarica elettrica ad arco
Link correlati
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Elettrocuzione
L’elettrocuzione (folgorazione) è il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano: può causare tetanizzazione, arresto respiratorio, fibrillazione cardiaca e ustioni, anche con esito mortale.
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.