I pericoli e la disciplina del Titolo III
Il rischio elettrico comprende il contatto diretto (con parti normalmente in tensione) e indiretto (con masse andate in tensione per un guasto), l’arco elettrico, le ustioni, gli incendi e le esplosioni di origine elettrica. Gli artt. 80-87 del D.Lgs. 81/08 obbligano il datore di lavoro a valutare tutti i rischi derivanti dall’energia elettrica e ad adottare misure affinché lavoratori e impianti siano salvaguardati da contatti diretti e indiretti, archi e sovratensioni. Le misure devono tenere conto delle condizioni ambientali (umidità, polveri, atmosfere esplosive) e delle attività svolte.
Lavori elettrici e qualifica del personale (CEI 11-27)
L’art. 82 stabilisce che i lavori sotto tensione su sistemi di categoria specifica possano essere eseguiti solo da aziende e personale abilitati con procedure conformi alle norme tecniche. La norma CEI 11-27 definisce i percorsi formativi e i profili di qualifica del personale che esegue lavori elettrici:
| Sigla | Qualifica | Significato |
|---|---|---|
| PES | Persona Esperta | Idoneità riconosciuta a operare in sicurezza, anche su impianti complessi |
| PAV | Persona Avvertita | Adeguatamente informata/addestrata per operare sotto supervisione |
| PEC | Persona Comune | Non qualificata: non può eseguire lavori elettrici |
| Idoneità ai lavori sotto tensione | Profilo aggiuntivo | Specifica abilitazione ai lavori in tensione |
I lavori si distinguono in fuori tensione, in prossimità e sotto tensione, ciascuno con regole, distanze e DPI specifici.
Misure tecniche, manutenzione e verifiche
Le misure includono la conformità degli impianti alla regola dell’arte (D.M. 37/2008 per gli impianti negli edifici), interruttori differenziali, messa a terra, protezioni contro i sovraccarichi, segregazione delle parti attive, procedure di lavoro e DPI (guanti isolanti, visiere anti-arco). Sono fondamentali la manutenzione programmata, le verifiche periodiche degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione (D.P.R. 462/2001), la formazione e l’addestramento. Le evidenze documentali (dichiarazioni di conformità, verbali di verifica, procedure, attestati PES/PAV) devono essere coerenti con il DVR e con l’attività effettivamente svolta.
Domande frequenti
Quali pericoli rientrano nel rischio elettrico?
Folgorazione per contatto diretto o indiretto, arco elettrico, ustioni, incendi ed esplosioni di origine elettrica, valutati in relazione alle condizioni ambientali e alle attività svolte (artt. 80 e seguenti).
Chi può eseguire lavori elettrici?
Solo personale qualificato secondo la norma CEI 11-27: PES (persona esperta) e PAV (persona avvertita); la persona comune (PEC) non può eseguire lavori elettrici. Per i lavori sotto tensione serve una specifica idoneità.
Cosa significano PES e PAV?
PES è la Persona Esperta, con idoneità a operare in sicurezza anche su impianti complessi; PAV è la Persona Avvertita, informata e addestrata per operare sotto la supervisione di una PES.
Quali verifiche periodiche servono per gli impianti elettrici?
Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione previste dal D.P.R. 462/2001, oltre alla manutenzione programmata e alla conformità alla regola dell’arte.
Quali DPI si usano per i lavori elettrici?
Guanti isolanti, calzature isolanti, visiere e indumenti anti-arco e altri dispositivi adeguati al tipo di lavoro (fuori tensione, in prossimità o sotto tensione) e alla tensione di esercizio.
Riferimenti normativi
- Art. 80 D.Lgs. 81/08
- Art. 82 D.Lgs. 81/08
- Art. 83 D.Lgs. 81/08
- CEI 11-27
- D.P.R. 462/2001
Sinonimi
electrical safety, lavori elettrici, PES PAV
Link correlati
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- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).