Salta al contenuto principale

Termine · Rischi

Rischio incendio

Il rischio incendio è la probabilità che l'incontro tra combustibile, comburente e innesco (il triangolo del fuoco) generi una combustione con danni a persone e beni. La sua valutazione e gestione sono disciplinate dall'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e dai decreti del 2021 che hanno sostituito il D.M. 10/03/1998.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Il quadro normativo dopo i decreti del 2021

L'art. 46 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di adottare le misure di prevenzione incendi, gestione delle emergenze ed evacuazione. La disciplina tecnica, prima affidata al D.M. 10/03/1998, è oggi articolata su tre decreti del Ministero dell'Interno entrati in vigore nel 2021-2022: il D.M. 1/09/2021 (controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio), il D.M. 2/09/2021 (gestione dell'emergenza, formazione e designazione degli addetti) e il D.M. 3/09/2021, detto "decreto minicodice" (criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro a basso e medio livello).

Valutazione e classificazione

Il rischio incendio va valutato all'interno del DVR identificando combustibili presenti, sorgenti di innesco, affollamento, vie di esodo e capacità di rivelazione e spegnimento. Il D.M. 3/09/2021 supera la storica tripartizione in rischio basso/medio/elevato del D.M. 10/03/1998 introducendo i criteri del Codice di prevenzione incendi. La classificazione del livello di rischio determina i contenuti del piano di emergenza e il livello di formazione richiesto agli addetti.

MisuraEsempi
Prevenzione (ridurre innesco)Controllo sorgenti di calore, impianti elettrici a norma, divieti di fumo
Protezione attivaEstintori, idranti, rivelazione e allarme, impianti di spegnimento
Protezione passivaCompartimentazioni, porte REI, vie di esodo, segnaletica
GestionePiano di emergenza, addetti formati, prove di evacuazione

Addetti, formazione e manutenzione

Il datore di lavoro designa gli addetti antincendio e ne cura la formazione secondo il D.M. 2/09/2021, che ha sostituito i corsi A/B/C con i livelli 1, 2 e 3 in funzione del rischio. Gli impianti e le attrezzature (estintori, idranti, rivelazione) vanno sottoposti a controllo e manutenzione periodici (D.M. 1/09/2021), registrati nell'apposito registro antincendio. Le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco gestiscono inoltre SCIA, CPI e scadenze secondo il D.P.R. 151/2011.

Domande frequenti

Cos’è il triangolo del fuoco?

È la rappresentazione dei tre elementi necessari alla combustione: combustibile, comburente (di norma l’ossigeno) e sorgente di innesco. Eliminando o controllando uno di essi si previene o si estingue l’incendio.

Quali decreti regolano oggi il rischio incendio?

I tre decreti del 2021: D.M. 1/09/2021 (manutenzione impianti), D.M. 2/09/2021 (gestione emergenza e formazione addetti) e D.M. 3/09/2021 (criteri di valutazione del rischio), che hanno sostituito il D.M. 10/03/1998.

Come si classifica il livello di rischio incendio?

Il D.M. 3/09/2021 ha superato la tripartizione basso/medio/elevato del D.M. 10/03/1998 introducendo i criteri del Codice di prevenzione incendi, dai quali discendono piano di emergenza e formazione degli addetti.

Chi deve gestire le emergenze antincendio in azienda?

Gli addetti antincendio designati dal datore di lavoro (art. 18 e 43), formati secondo i livelli 1, 2 o 3 del D.M. 2/09/2021 in base al livello di rischio dell’attività.

Gli estintori vanno controllati periodicamente?

Sì. Estintori, idranti e impianti antincendio sono sottoposti a sorveglianza, controllo e manutenzione periodici secondo il D.M. 1/09/2021, con registrazione nel registro dei controlli antincendio.

Riferimenti normativi

  • Art. 46 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 03/09/2021
  • D.M. 02/09/2021
  • D.M. 01/09/2021

Sinonimi

fire risk, prevenzione incendi, rischio antincendio

Link correlati

Continua a leggere