La valutazione del rischio incendio è un obbligo del datore di lavoro che rientra nella più ampia valutazione dei rischi prevista dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 ed è specificamente disciplinata dall'art. 46 dello stesso decreto, dedicato alla prevenzione incendi. I criteri tecnici di riferimento sono oggi contenuti nel D.M. 3 settembre 2021 (in vigore dal 29 ottobre 2022 per i luoghi di lavoro), che ha sostituito il previgente D.M. 10 marzo 1998. La valutazione consiste nell'individuare le sorgenti di innesco e i materiali combustibili, analizzare la possibilità che l'incendio si sviluppi e si propaghi, stimare le conseguenze su persone e beni e, sulla base di ciò, definire le misure di riduzione del rischio.
Il percorso logico parte dall'identificazione dei pericoli (fiamme libere, impianti elettrici, lavorazioni a caldo, sostanze infiammabili, accumuli di materiale) e prosegue con la definizione delle misure di prevenzione (riduzione delle probabilità di innesco), di protezione (estintori, idranti, rivelazione e allarme, compartimentazione, vie di esodo) e di gestione dell'emergenza (piano di emergenza, designazione e formazione degli addetti antincendio, informazione dei lavoratori). L'esito si traduce in misure concrete che diventano parte integrante del DVR.
Il D.M. 3 settembre 2021 ha superato la vecchia classificazione del rischio in basso, medio ed elevato ai fini progettuali, ma il livello di rischio resta determinante per la formazione degli addetti antincendio, oggi articolata sui tre livelli (1, 2 e 3) del D.M. 2 settembre 2021. La valutazione va riesaminata in caso di modifiche del layout, dei processi, delle sostanze impiegate o dell'affollamento, e comunque tenuta coerente con i controlli e le manutenzioni dei presìdi registrati nel registro antincendio.
Riferimenti normativi
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
- D.M. 03/09/2021
Sinonimi
valutazione rischio incendio, VRI, analisi del rischio di incendio
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Rischio incendio
Il rischio incendio è la probabilità che l'incontro tra combustibile, comburente e innesco (il triangolo del fuoco) generi una combustione con danni a persone e beni. La sua valutazione e gestione sono disciplinate dall'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e dai decreti del 2021 che hanno sostituito il D.M. 10/03/1998.
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ATEX — atmosfere esplosive: valutazione e zone (artt. 287-297)
Il rischio di esplosione da atmosfere ATEX è disciplinato dal Titolo XI del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro valuta il rischio, classifica le aree in zone in base alla probabilità di presenza dell'atmosfera esplosiva e redige il Documento sulla protezione contro le esplosioni.
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Rischio elettrico nei luoghi di lavoro (artt. 80-87)
Il rischio elettrico è disciplinato dal Titolo III Capo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 80-87). Il datore di lavoro deve valutare i rischi da contatto elettrico diretto e indiretto, archi e incendi, adottare impianti a regola d'arte e garantire verifiche periodiche e qualifica degli operatori.
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Rischio incendio: valutazione e livelli (DM 3/9/2021)
La valutazione del rischio incendio è parte integrante del DVR ed è disciplinata dal DM 3/9/2021 (Decreto Minicodice), che ha sostituito il DM 10/3/1998. Definisce i criteri di valutazione, i tre livelli di rischio e i requisiti dei luoghi di lavoro a partire dal 2022.