Il carico d'incendio è il potenziale termico totale netto, espresso in megajoule (MJ), che può essere prodotto dalla combustione completa di tutti i materiali combustibili contenuti in uno spazio, inclusi gli elementi costruttivi, i rivestimenti, gli arredi e i contenuti depositati. Rapportando questo valore alla superficie in pianta si ottiene il carico d'incendio specifico, espresso in MJ/m², che è il parametro effettivamente utilizzato nella progettazione e nella valutazione del rischio per stimare la severità potenziale di un incendio in un dato ambiente.
Ai fini progettuali si calcola il carico d'incendio specifico di progetto, ottenuto applicando al valore di base alcuni fattori correttivi: i coefficienti che tengono conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e all'attività svolta, e il coefficiente che considera le misure di protezione attive presenti (rivelazione, allarme, spegnimento automatico, squadre interne, ecc.). Il metodo di calcolo è definito a livello nazionale dal D.M. 9 marzo 2007 ed è richiamato dal Codice di prevenzione incendi per la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta alle strutture: a parità di altre condizioni, un carico d'incendio più elevato comporta requisiti REI maggiori.
In pratica, conoscere il carico d'incendio aiuta a dimensionare correttamente la compartimentazione, la resistenza al fuoco delle strutture, i presìdi di estinzione e le misure gestionali. La sua riduzione - per esempio limitando i depositi di materiale combustibile, ordinando i magazzini, gestendo gli imballaggi e separando le sostanze pericolose - è una misura di prevenzione concreta che diminuisce sia la probabilità sia la gravità di un eventuale incendio. La stima del carico d'incendio va aggiornata quando cambiano le lavorazioni, le merci stoccate o l'organizzazione degli spazi, ed è parte integrante della valutazione del rischio incendio.
Riferimenti normativi
- D.M. 09/03/2007
- D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
carico d'incendio specifico, carico di incendio specifico di progetto, fire load
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Lavoro a caldo
Il lavoro a caldo è ogni attività che produce fiamme, scintille o calore in grado di innescare un incendio o un’esplosione (saldatura, taglio, molatura, brasatura). È una delle principali sorgenti di innesco e richiede valutazione preventiva, permesso di lavoro, bonifica dell’area, presidi antincendio e controllo post-intervento.
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Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.