La resistenza al fuoco è una proprietà degli elementi costruttivi (muri, solai, porte, strutture portanti) e indica per quanto tempo essi continuano a svolgere la loro funzione quando sono investiti dall'incendio. A differenza della reazione al fuoco, che descrive il contributo del materiale allo sviluppo dell'incendio, la resistenza al fuoco riguarda la prestazione dell'elemento nel contenere l'incendio e nel mantenere l'edificio in sicurezza per il tempo necessario all'esodo e all'intervento dei soccorsi. È un cardine della protezione passiva e della strategia di compartimentazione.
La classificazione europea utilizza simboli che indicano i requisiti garantiti, seguiti dal tempo in minuti: R (stabilità o capacità portante), E (tenuta a fiamme e fumi caldi) e I (isolamento termico). Una struttura portante può essere classificata, ad esempio, R 60 o R 120; una parete o porta tagliafuoco con funzione separante è tipicamente classificata REI o EI (es. EI 60, EI 120). I valori più comuni vanno da 30 a 180 minuti. Esistono inoltre requisiti aggiuntivi come W (irraggiamento), M (azione meccanica) e S (tenuta al fumo) impiegati per usi specifici.
Il livello di resistenza al fuoco richiesto dipende dalla destinazione d'uso, dall'altezza antincendio dell'edificio, dal carico d'incendio specifico di progetto e dalla strategia adottata, ed è prescritto dalle regole tecniche e dal Codice di prevenzione incendi. La prestazione si dimostra mediante prove normate, calcoli o confronto con tabelle riconosciute, e va documentata con le certificazioni e le asseverazioni del professionista antincendio (modelli CERT.REI e analoghi). Mantenere la resistenza al fuoco significa anche preservare l'integrità di porte tagliafuoco, sigillature e attraversamenti impiantistici, spesso compromessi da modifiche successive non controllate.
Riferimenti normativi
- D.M. 16/02/2007
- D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
REI, classe REI, comportamento al fuoco delle strutture
Link correlati
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Lavoro a caldo
Il lavoro a caldo è ogni attività che produce fiamme, scintille o calore in grado di innescare un incendio o un’esplosione (saldatura, taglio, molatura, brasatura). È una delle principali sorgenti di innesco e richiede valutazione preventiva, permesso di lavoro, bonifica dell’area, presidi antincendio e controllo post-intervento.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.