La reazione al fuoco è una caratteristica del singolo materiale e indica il grado di partecipazione di un prodotto all'incendio al quale è esposto: quanto facilmente si infiamma, quanto contribuisce alla propagazione delle fiamme e quanto sviluppa fumo e gocciolamento. Va tenuta distinta dalla resistenza al fuoco, che riguarda invece la capacità di un elemento strutturale o di compartimentazione di mantenere nel tempo le proprie funzioni durante l'incendio. La reazione al fuoco è particolarmente rilevante per i materiali di rivestimento, gli arredi, i controsoffitti e gli isolanti, perché influenza la velocità con cui un incendio si sviluppa nei primi minuti.
In Italia hanno convissuto due sistemi di classificazione. Il sistema nazionale, ancora richiamato in alcune regole tecniche, ordina i materiali in classi da 0 a 5, dove la classe 0 indica i materiali incombustibili e le classi crescenti indicano materiali via via più combustibili. Il sistema europeo armonizzato (Euroclassi), introdotto con la decisione 2000/147/CE e oggi riferimento prevalente, prevede le classi A1 e A2 (materiali non combustibili o con contributo trascurabile), seguite da B, C, D, E e F per contributi crescenti, integrate da classificazioni aggiuntive per la produzione di fumo (s1, s2, s3) e per il gocciolamento di particelle ardenti (d0, d1, d2).
La scelta dei materiali con adeguata classe di reazione al fuoco è una misura di protezione passiva: limitando la combustibilità di rivestimenti e arredi si riduce la rapidità di sviluppo dell'incendio e si guadagna tempo prezioso per l'esodo. Le classi minime richieste dipendono dalla destinazione d'uso, dall'affollamento e dalla collocazione (ad esempio lungo le vie di esodo i requisiti sono più stringenti) e sono prescritte dalle regole tecniche e, per la progettazione prestazionale, dal Codice di prevenzione incendi. La conformità si dimostra con la documentazione del produttore (rapporti di prova, marcatura) che deve essere conservata insieme alla documentazione antincendio dell'attività.
Riferimenti normativi
- D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)
- D.M. 10/03/2005
- Decisione 2000/147/CE
Sinonimi
reazione al fuoco, Euroclassi, classificazione di reazione al fuoco
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Il lavoro a caldo è ogni attività che produce fiamme, scintille o calore in grado di innescare un incendio o un’esplosione (saldatura, taglio, molatura, brasatura). È una delle principali sorgenti di innesco e richiede valutazione preventiva, permesso di lavoro, bonifica dell’area, presidi antincendio e controllo post-intervento.
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Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.