La compartimentazione antincendio è una misura di protezione passiva che consiste nel suddividere l'edificio in porzioni (compartimenti) delimitate da elementi costruttivi dotati di adeguata resistenza al fuoco, in modo da confinare un eventuale incendio nell'area di origine e ritardarne la propagazione verso gli ambienti adiacenti, le vie di esodo e i compartimenti che ospitano persone o beni critici. È uno degli strumenti fondamentali della strategia antincendio, complementare alle misure di reazione al fuoco e ai sistemi di rivelazione, allarme e spegnimento.
Un compartimento è racchiuso da pareti, solai e porte tagliafuoco con classe di resistenza al fuoco coerente con il rischio (ad esempio EI 60 o EI 120). Particolare attenzione richiedono i punti deboli: le porte tagliafuoco devono restare efficienti, dotate dei dispositivi di autochiusura e mai tenute aperte impropriamente con cunei o fermi non a norma; gli attraversamenti impiantistici (cavi, tubazioni, canalizzazioni) devono essere sigillati con sistemi certificati che ripristinino la resistenza al fuoco dell'elemento attraversato. La dimensione massima dei compartimenti e i requisiti delle separazioni dipendono dalla destinazione d'uso, dal carico d'incendio e dalla strategia adottata, secondo le regole tecniche e il Codice di prevenzione incendi.
Dal punto di vista gestionale, la compartimentazione è efficace solo se mantenuta nel tempo. Modifiche al layout, nuove forometrie, impianti aggiunti senza ripristino delle sigillature o porte tagliafuoco danneggiate vanificano la protezione progettata. Per questo la verifica dell'integrità dei compartimenti e dell'efficienza delle porte tagliafuoco rientra tra i controlli periodici da annotare nel registro antincendio e tra gli elementi da considerare nella valutazione del rischio incendio.
Riferimenti normativi
- D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)
- D.M. 16/02/2007
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
compartimento antincendio, compartimentazione, porte tagliafuoco
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Lavoro a caldo
Il lavoro a caldo è ogni attività che produce fiamme, scintille o calore in grado di innescare un incendio o un’esplosione (saldatura, taglio, molatura, brasatura). È una delle principali sorgenti di innesco e richiede valutazione preventiva, permesso di lavoro, bonifica dell’area, presidi antincendio e controllo post-intervento.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.