Le vie di esodo (o vie di fuga) sono l'insieme dei percorsi che, senza ostacoli e in modo protetto, conducono gli occupanti da qualsiasi punto dell'edificio fino a un luogo sicuro all'esterno o a un punto di raccolta. Comprendono corridoi, scale, porte e uscite di emergenza. L'obbligo di disporre di vie e uscite di emergenza idonee deriva dal D.Lgs. 81/08, in particolare dall'Allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, mentre il dimensionamento di dettaglio e i criteri di progettazione antincendio sono definiti dal Codice di prevenzione incendi e dalle regole tecniche applicabili.
Perché siano efficaci, le vie di esodo devono rispettare alcuni requisiti fondamentali: essere sempre sgombre e libere da ostacoli o depositi, avere larghezza adeguata al numero di persone da evacuare, condurre verso l'esterno o un luogo sicuro con lunghezza dei percorsi contenuta, disporre di porte che si aprano nel verso dell'esodo e siano facilmente apribili dall'interno senza chiavi o attrezzi, ed essere chiaramente segnalate con cartelli e supportate dall'illuminazione di emergenza. Le uscite di emergenza non devono mai essere chiuse a chiave o bloccate durante la presenza di persone.
La gestione delle vie di esodo è una responsabilità quotidiana: una via di fuga ostruita da merci, una porta antipanico bloccata o una segnaletica mancante sono tra le criticità più frequenti rilevate in fase di ispezione e tra le cause più gravi di esiti negativi negli incendi reali. Il controllo della percorribilità e dell'efficienza delle uscite va inserito tra le attività di sorveglianza e verificato anche in occasione delle prove di evacuazione.
Riferimenti normativi
- Allegato IV D.Lgs. 81/08
- D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)
- D.M. 02/09/2021
Sinonimi
vie di fuga, uscite di emergenza, percorsi di esodo
Link correlati
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.