Il punto di raccolta (o area di raccolta) è il luogo, di norma esterno all'edificio e a distanza di sicurezza dalla fonte di pericolo, in cui le persone si radunano al termine dell'evacuazione. La sua funzione principale è permettere l'appello nominativo o il conteggio del personale e dei visitatori, in modo da accertare rapidamente che nessuno sia rimasto all'interno e fornire questa informazione fondamentale ai Vigili del Fuoco al loro arrivo. L'individuazione del punto di raccolta è parte integrante del piano di emergenza, previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dalla disciplina sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
Un punto di raccolta efficace deve essere in posizione sicura (lontano da finestre, possibili crolli, parti dell'edificio che potrebbero collassare e dalle vie di accesso dei mezzi di soccorso), raggiungibile attraverso le vie di esodo senza dover attraversare zone a rischio, di capienza adeguata al numero massimo di occupanti e accessibile anche a persone con disabilità. In contesti complessi possono essere previsti più punti di raccolta in funzione dei diversi corpi di fabbrica o reparti. La posizione va segnalata con l'apposito cartello (sfondo verde con la figura di persone all'interno di un'area) e indicata nelle planimetrie di emergenza affisse nei locali.
Il punto di raccolta diventa realmente utile solo se è conosciuto e provato: per questo è essenziale formarne l'uso durante le prove di evacuazione. Al punto di raccolta si svolgono l'appello, la raccolta delle segnalazioni di eventuali persone mancanti o ferite e la decisione, da parte del coordinatore dell'emergenza, sulle azioni successive. È buona prassi che nessuno si allontani prima del cessato allarme comunicato dagli addetti.
Riferimenti normativi
- Art. 43 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- D.M. 02/09/2021
Sinonimi
area di raccolta, punto di ritrovo, luogo sicuro
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.