La prova di evacuazione è l'esercitazione con cui si simula l'abbandono dei locali in condizioni di emergenza (incendio, fuga di gas, terremoto, ecc.) per verificare nei fatti la tenuta del piano di emergenza. Costituisce un obbligo connesso alla gestione della sicurezza antincendio: l'art. 43 del D.Lgs. 81/08 richiede l'adozione delle misure di emergenza e la disciplina del D.M. 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ne prevede l'effettuazione periodica, con frequenza che dipende dal livello di rischio e dalla tipologia di attività. Per molte attività la cadenza di riferimento è almeno annuale.
Una prova ben condotta non si limita a far suonare l'allarme: misura i tempi reali di sfollamento, verifica che le vie di esodo e le uscite di emergenza siano libere e funzionanti, controlla che l'illuminazione di emergenza e la segnaletica guidino correttamente le persone, testa i sistemi di allarme e di comunicazione e valuta il comportamento degli addetti e di tutti gli occupanti fino all'appello al punto di raccolta. Le criticità rilevate (porte bloccate, percorsi ostruiti, addetti non reperibili, ritardi) vanno corrette e, dove necessario, devono portare alla revisione del piano.
Di ogni prova è opportuno redigere un verbale che riporti data, scenario simulato, personale coinvolto, tempi rilevati, anomalie e azioni correttive. Il verbale documenta l'adempimento in caso di ispezione e, soprattutto, alimenta il miglioramento continuo. La prova ha anche un valore formativo essenziale: trasforma le procedure scritte in comportamenti automatici, riducendo il panico e i tempi di reazione nell'emergenza reale.
Riferimenti normativi
- Art. 43 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- D.M. 02/09/2021
Sinonimi
esercitazione antincendio, simulazione di evacuazione, drill di evacuazione
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.