La squadra di emergenza riunisce i lavoratori che il datore di lavoro designa, ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08, per gestire le situazioni di pericolo grave e immediato. Comprende tipicamente gli addetti antincendio ed evacuazione e gli addetti al primo soccorso, ma può includere anche un coordinatore dell'emergenza che dirige le operazioni e tiene i contatti con i soccorsi esterni (115 e 112). La designazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro e i lavoratori designati non possono rifiutarla, se non per giustificato motivo.
Dimensionamento e composizione della squadra dipendono dalla valutazione dei rischi, dalla dimensione dell'azienda, dal numero di lavoratori e visitatori presenti, dal layout dei locali e dagli orari di lavoro. È fondamentale garantire la copertura su tutti i turni e durante ferie, malattie e assenze: una squadra esiste sulla carta ma non è operativa se nei fatti, in un certo momento, non c'è alcun addetto formato presente. Per questo il piano di emergenza deve prevedere sostituzioni e una catena di comando chiara.
Gli addetti devono ricevere una formazione adeguata e specifica: per l'antincendio i percorsi sono articolati su tre livelli secondo il D.M. 2 settembre 2021, mentre per il primo soccorso la formazione segue i gruppi A, B e C del D.M. 388/2003. La nomina formale non è sufficiente: in caso di ispezione o di evento reale conta la coerenza tra ruolo assegnato, attestati validi e aggiornamenti effettuati, oltre alla disponibilità e all'efficienza dei presidi (estintori, cassetta di primo soccorso, DAE) e alla conoscenza concreta delle procedure.
Riferimenti normativi
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 43 D.Lgs. 81/08
- D.M. 02/09/2021
- D.M. 388/2003
Sinonimi
addetti alle emergenze, team di emergenza, squadra di gestione emergenze
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.