L'illuminazione di emergenza è il sistema di illuminazione che si attiva automaticamente quando viene a mancare l'alimentazione elettrica ordinaria, garantendo un livello minimo di luce per il tempo necessario a evacuare i locali in sicurezza. È una misura essenziale del piano di emergenza, perché un'evacuazione al buio è una delle condizioni più pericolose: l'impianto consente di vedere il percorso, evitare ostacoli e dislivelli e raggiungere le uscite. L'obbligo di garantire vie di emergenza e uscite illuminate discende dal D.Lgs. 81/08 (in particolare dall'Allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro e dalle disposizioni sulla segnaletica), oltre che dalle regole di prevenzione incendi.
Si distinguono due funzioni principali. L'illuminazione di sicurezza per l'esodo serve a illuminare i percorsi di fuga, le uscite di emergenza e i punti in cui sono ubicati i presidi antincendio e di primo soccorso e i pulsanti di allarme; deve assicurare un livello di illuminamento adeguato lungo le vie di esodo. L'illuminazione anti-panico, prevista in ambienti ampi, serve a ridurre il rischio di panico permettendo alle persone di orientarsi verso le vie di fuga. Le lampade di emergenza possono essere autoalimentate (con batteria incorporata) o alimentate da una sorgente centralizzata, e possono funzionare in modalità permanente o non permanente.
L'efficacia dipende dalla manutenzione: gli apparecchi e le relative batterie vanno verificati e provati periodicamente, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di settore (la serie CEI EN 1838 / EN 50172 per i criteri illuminotecnici e di esercizio) e dalle istruzioni del fabbricante. È buona prassi tenere un registro dei controlli, perché una lampada con batteria esaurita risulta perfettamente integra all'aspetto ma inutile nel momento del bisogno. I controlli sull'illuminazione di emergenza vanno integrati con quelli sugli altri impianti e presidi antincendio nell'ambito della gestione della sicurezza in esercizio.
Riferimenti normativi
- Allegato IV D.Lgs. 81/08
- Art. 63 D.Lgs. 81/08
- Norma CEI EN 1838
- D.M. 02/09/2021
Sinonimi
luci di emergenza, illuminazione di sicurezza, lampade di emergenza
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.