Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La definizione è fissata dall'art. 267 del D.Lgs. 81/08, che apre il Titolo X dedicato all'esposizione ad agenti biologici. Per microrganismo si intende qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.
L'esposizione può essere deliberata, quando l'agente è introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo (laboratori di microbiologia, industria farmaceutica, biotecnologie), oppure potenziale, quando non è oggetto diretto dell'attività ma può comunque verificarsi come conseguenza del lavoro: è il caso di sanità, assistenza, raccolta e smaltimento rifiuti, depurazione acque, agricoltura, zootecnia, macellazione e manutenzione di impianti aeraulici.
Il datore di lavoro deve valutare il rischio biologico nell'ambito del DVR considerando la classificazione dell'agente (gruppi 1-4), le modalità di trasmissione, le concentrazioni plausibili, gli effetti sulla salute e l'eventuale presenza di lavoratori particolarmente sensibili. Le tre vie di ingresso principali sono quella inalatoria (bioaerosol), quella parenterale (punture e tagli con materiale infetto) e quella per contatto con cute e mucose. Dalla valutazione discendono le misure di prevenzione, le procedure di lavoro, i DPI e l'eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria.
Riferimenti normativi
- Art. 267 D.Lgs. 81/08
- Titolo X D.Lgs. 81/08
- Allegato XLVI D.Lgs. 81/08
Sinonimi
microrganismo patogeno, agente infettivo
Link correlati
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).