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Termine · Rischi

Rischio biologico

Il rischio biologico è la possibilità di esposizione ad agenti biologici (batteri, virus, funghi, parassiti) capaci di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. È disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08, che classifica gli agenti in quattro gruppi e impone valutazione, misure di contenimento e sorveglianza sanitaria.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cosa prevede il Titolo X del D.Lgs. 81/08

Gli artt. 266-286 del D.Lgs. 81/08 disciplinano la protezione da agenti biologici, definiti dall’art. 267 come microrganismi (anche geneticamente modificati), colture cellulari ed endoparassiti umani che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La norma distingue tra uso deliberato (laboratori, biotecnologie, industria farmaceutica) ed esposizione potenziale (sanità, veterinaria, raccolta rifiuti, agricoltura, depurazione acque, alimentare). L’art. 271 impone al datore di lavoro la valutazione del rischio tenendo conto della classificazione degli agenti, delle malattie che i lavoratori possono contrarre, degli effetti allergici e tossici e delle raccomandazioni delle autorità sanitarie.

Classificazione degli agenti e misure di contenimento

L’Allegato XLVI classifica gli agenti biologici in quattro gruppi di pericolosità crescente, che determinano il livello di contenimento richiesto:

GruppoCapacità infettivaEsempi indicativi
1Poche probabilità di causare malattiemolti microrganismi ambientali
2Può causare malattie, profilassi/terapia disponibiliinfluenza, tetano, Legionella
3Malattie gravi, rischio di propagazionetubercolosi, epatite B/C, HIV
4Malattie gravi, nessuna profilassi efficacefebbri emorragiche virali

Le misure (artt. 272-279) seguono la gerarchia: evitare l’uso dell’agente se possibile, ridurre al minimo i lavoratori esposti, adottare contenimento e protezione collettiva, igiene e disinfezione, DPI, segnaletica di rischio biologico, gestione corretta di rifiuti e campioni. Per gli agenti dei gruppi 3 e 4 valgono livelli di contenimento più severi.

Sorveglianza sanitaria, registro e vaccinazioni

I lavoratori esposti ad agenti dei gruppi 3 e 4 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 279) e, quando esposti ad agenti per cui esistono vaccini efficaci, il datore di lavoro mette a disposizione la vaccinazione. L’art. 280 impone il registro degli esposti ad agenti dei gruppi 3 e 4, conservato dal medico competente e trasmesso all’INAIL; in caso di esposizione accidentale o malattia si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 281 e seguenti. Le evidenze (DVR, protocollo sanitario, registro esposti, procedure di disinfezione, schede DPI) devono risultare coerenti tra loro in caso di controllo.

Domande frequenti

Cosa si intende per agente biologico nel D.Lgs. 81/08?

L’art. 267 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Come sono classificati gli agenti biologici?

L’Allegato XLVI li suddivide in quattro gruppi di pericolosità crescente, dal gruppo 1 (basso rischio) al gruppo 4 (malattie gravi senza profilassi efficace, es. febbri emorragiche virali).

Quando è obbligatorio il registro degli esposti?

Per i lavoratori esposti ad agenti dei gruppi 3 e 4: l’art. 280 impone un registro tenuto dal medico competente e trasmesso all’INAIL, con i dati di esposizione di ciascun lavoratore.

È prevista la sorveglianza sanitaria per il rischio biologico?

Sì. L’art. 279 prevede la sorveglianza sanitaria per gli esposti ad agenti dei gruppi 3 e 4 e, ove disponibili vaccini efficaci, la messa a disposizione della vaccinazione a carico del datore di lavoro.

Quali settori sono più interessati dal rischio biologico?

Sanità e assistenza, laboratori, veterinaria, agricoltura e zootecnia, gestione rifiuti e depurazione acque, industria alimentare: settori con uso deliberato o potenziale esposizione ad agenti biologici.

Riferimenti normativi

  • Art. 267 D.Lgs. 81/08
  • Art. 271 D.Lgs. 81/08
  • Art. 279 D.Lgs. 81/08
  • Art. 280 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XLVI D.Lgs. 81/08

Sinonimi

agenti biologici, biohazard, rischio biologico occupazionale

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