Cos’è e perché serve
Il “registro degli esposti” è la categoria di registri nominativi con cui il D.Lgs. 81/08 impone di tracciare nel tempo l’esposizione dei lavoratori a determinati agenti pericolosi. La ratio è duplice: consentire la sorveglianza sanitaria mirata e permettere, anche a distanza di anni, il riconoscimento di malattie professionali a lunga latenza. Non esiste un solo registro: la normativa ne prevede di specifici a seconda dell’agente, con contenuti e flussi propri. Il registro è di norma istituito e aggiornato dal medico competente in collaborazione con il datore di lavoro.
I diversi registri previsti dal Testo Unico
Le ipotesi principali nel D.Lgs. 81/08 e nella normativa collegata:
| Agente / contesto | Registro previsto | Riferimento |
|---|---|---|
| Agenti cancerogeni e mutageni | Registro di esposizione | Art. 243 D.Lgs. 81/08 |
| Agenti biologici dei gruppi 3 e 4 | Elenco/registro dei lavoratori esposti | Art. 280 D.Lgs. 81/08 |
| Amianto | Registro degli esposti (Capo III, Titolo IX) | Art. 260 D.Lgs. 81/08 |
| Radiazioni ionizzanti / radon | Registri e dosimetrie | D.Lgs. 101/2020 |
Per gli agenti chimici pericolosi “sotto soglia” non scattano gli obblighi rafforzati dei cancerogeni, ma resta la valutazione del rischio chimico e la sorveglianza sanitaria ove prevista.
Tenuta, comunicazione e conservazione
I registri vanno aggiornati a ogni variazione dell’esposizione e, nei casi previsti, comunicati all’INAIL e all’organo di vigilanza; alla cessazione del rapporto o dell’attività la documentazione è trasmessa all’INAIL. La conservazione è prolungata (per cancerogeni e amianto almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione) proprio in ragione della latenza delle patologie. Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano. Coerenza tra agenti effettivamente impiegati (desunti dalle schede dati di sicurezza e dal DVR), esiti del monitoraggio e nominativi iscritti è ciò che gli organi di vigilanza verificano.
Domande frequenti
Cos’è il registro degli esposti?
È il registro nominativo dei lavoratori esposti ad agenti pericolosi per i quali la normativa richiede la tracciabilità dell’esposizione nel tempo, a supporto della sorveglianza sanitaria e del riconoscimento delle malattie professionali.
Esiste un unico registro degli esposti?
No. Il Testo Unico ne prevede di specifici: per agenti cancerogeni e mutageni (art. 243), per agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art. 280), per l’amianto (art. 260), oltre ai registri per le radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020).
Chi tiene il registro degli esposti?
È istituito e aggiornato dal medico competente in collaborazione con il datore di lavoro, che resta il soggetto obbligato e ne cura le comunicazioni verso INAIL e organi di vigilanza.
Per quanto tempo si conservano i dati di esposizione?
Per periodi lunghi in ragione della latenza delle patologie: per cancerogeni e amianto almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione, con trasmissione all’INAIL alla cessazione dell’attività.
Il lavoratore può consultare il registro?
Sì. Ha diritto di accedere ai dati di esposizione che lo riguardano, anche attraverso la propria cartella sanitaria e di rischio gestita dal medico competente.
Riferimenti normativi
- Art. 243 D.Lgs. 81/08
- Art. 260 D.Lgs. 81/08
- Art. 280 D.Lgs. 81/08
- D.Lgs. 101/2020
Sinonimi
registro esposizione, elenco esposti, registro lavoratori esposti
Link correlati
- Registro cancerogeni(glossario)
- Rischio amianto(glossario)
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- Protocollo sanitario(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
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PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.