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Termine · Documenti

Registro degli esposti

Il registro degli esposti è il documento nominativo dei lavoratori esposti ad agenti per i quali la normativa richiede la tracciabilità dell’esposizione nel tempo. Il Testo Unico lo prevede in più contesti (agenti cancerogeni/mutageni art. 243, agenti biologici di gruppo 3-4 art. 280) e si collega alla cartella sanitaria e di rischio.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è e perché serve

Il “registro degli esposti” è la categoria di registri nominativi con cui il D.Lgs. 81/08 impone di tracciare nel tempo l’esposizione dei lavoratori a determinati agenti pericolosi. La ratio è duplice: consentire la sorveglianza sanitaria mirata e permettere, anche a distanza di anni, il riconoscimento di malattie professionali a lunga latenza. Non esiste un solo registro: la normativa ne prevede di specifici a seconda dell’agente, con contenuti e flussi propri. Il registro è di norma istituito e aggiornato dal medico competente in collaborazione con il datore di lavoro.

I diversi registri previsti dal Testo Unico

Le ipotesi principali nel D.Lgs. 81/08 e nella normativa collegata:

Agente / contestoRegistro previstoRiferimento
Agenti cancerogeni e mutageniRegistro di esposizioneArt. 243 D.Lgs. 81/08
Agenti biologici dei gruppi 3 e 4Elenco/registro dei lavoratori espostiArt. 280 D.Lgs. 81/08
AmiantoRegistro degli esposti (Capo III, Titolo IX)Art. 260 D.Lgs. 81/08
Radiazioni ionizzanti / radonRegistri e dosimetrieD.Lgs. 101/2020

Per gli agenti chimici pericolosi “sotto soglia” non scattano gli obblighi rafforzati dei cancerogeni, ma resta la valutazione del rischio chimico e la sorveglianza sanitaria ove prevista.

Tenuta, comunicazione e conservazione

I registri vanno aggiornati a ogni variazione dell’esposizione e, nei casi previsti, comunicati all’INAIL e all’organo di vigilanza; alla cessazione del rapporto o dell’attività la documentazione è trasmessa all’INAIL. La conservazione è prolungata (per cancerogeni e amianto almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione) proprio in ragione della latenza delle patologie. Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano. Coerenza tra agenti effettivamente impiegati (desunti dalle schede dati di sicurezza e dal DVR), esiti del monitoraggio e nominativi iscritti è ciò che gli organi di vigilanza verificano.

Domande frequenti

Cos’è il registro degli esposti?

È il registro nominativo dei lavoratori esposti ad agenti pericolosi per i quali la normativa richiede la tracciabilità dell’esposizione nel tempo, a supporto della sorveglianza sanitaria e del riconoscimento delle malattie professionali.

Esiste un unico registro degli esposti?

No. Il Testo Unico ne prevede di specifici: per agenti cancerogeni e mutageni (art. 243), per agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art. 280), per l’amianto (art. 260), oltre ai registri per le radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020).

Chi tiene il registro degli esposti?

È istituito e aggiornato dal medico competente in collaborazione con il datore di lavoro, che resta il soggetto obbligato e ne cura le comunicazioni verso INAIL e organi di vigilanza.

Per quanto tempo si conservano i dati di esposizione?

Per periodi lunghi in ragione della latenza delle patologie: per cancerogeni e amianto almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione, con trasmissione all’INAIL alla cessazione dell’attività.

Il lavoratore può consultare il registro?

Sì. Ha diritto di accedere ai dati di esposizione che lo riguardano, anche attraverso la propria cartella sanitaria e di rischio gestita dal medico competente.

Riferimenti normativi

  • Art. 243 D.Lgs. 81/08
  • Art. 260 D.Lgs. 81/08
  • Art. 280 D.Lgs. 81/08
  • D.Lgs. 101/2020

Sinonimi

registro esposizione, elenco esposti, registro lavoratori esposti

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