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SDS — Scheda Dati di Sicurezza

La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è la Scheda Dati di Sicurezza

La Scheda Dati di Sicurezza (SDS, in passato MSDS) è il documento informativo che accompagna le sostanze e le miscele pericolose lungo la catena di approvvigionamento. È prevista dall’art. 31 e dall’Allegato II del Regolamento REACH (CE 1907/2006): il fornitore deve trasmetterla gratuitamente all’utilizzatore professionale a valle, in lingua italiana, al primo acquisto e ad ogni aggiornamento. La classificazione dei pericoli riportata in scheda segue il Regolamento CLP (CE 1272/2008), che disciplina anche etichettatura e imballaggio.

Per le sostanze soggette a registrazione in determinate condizioni la SDS è corredata degli scenari di esposizione (SDS estesa), che descrivono le condizioni d’uso sicuro.

Le 16 sezioni

La SDS è strutturata in 16 sezioni obbligatorie e standardizzate:

Sez.ContenutoSez.Contenuto
1Identificazione9Proprietà fisiche e chimiche
2Identificazione dei pericoli10Stabilità e reattività
3Composizione/informazioni11Informazioni tossicologiche
4Misure di primo soccorso12Informazioni ecologiche
5Misure antincendio13Smaltimento
6Rilascio accidentale14Informazioni sul trasporto
7Manipolazione e stoccaggio15Informazioni regolamentari
8Controllo esposizione/DPI16Altre informazioni

Il ruolo nella prevenzione

La SDS è la fonte informativa primaria per la valutazione del rischio chimico (art. 223 D.Lgs. 81/08): da essa si traggono le proprietà pericolose, i valori limite, le misure di manipolazione e stoccaggio e i DPI necessari. Il datore di lavoro deve procurarsi, conservare aggiornate e rendere disponibili ai lavoratori le SDS dei prodotti utilizzati, e utilizzarle per redigere istruzioni operative e schede di rischio per mansione. Una SDS mancante o obsoleta rende incompleta la valutazione del rischio chimico.

Domande frequenti

Chi deve fornire la SDS?

Il fornitore della sostanza o miscela pericolosa, che ai sensi dell’art. 31 del Regolamento REACH deve trasmetterla gratuitamente e in italiano all’utilizzatore professionale, aggiornandola quando necessario.

Da quante sezioni è composta la SDS?

Da 16 sezioni obbligatorie e standardizzate, dall’identificazione del prodotto e dei pericoli fino alle informazioni regolamentari, secondo l’Allegato II del REACH.

A cosa serve la SDS in azienda?

È la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico nel DVR: fornisce proprietà pericolose, valori limite, misure di manipolazione e stoccaggio e indicazioni sui DPI da adottare.

La SDS va conservata e mostrata ai lavoratori?

Sì. Il datore di lavoro deve conservare le SDS aggiornate dei prodotti utilizzati e renderle disponibili ai lavoratori esposti, oltre a utilizzarle per le istruzioni operative.

Cosa cambia con la SDS estesa?

La SDS estesa allega gli scenari di esposizione, che descrivono le condizioni d’uso sicuro per le sostanze registrate in determinati casi; vanno tenuti in conto nella valutazione e nelle procedure.

Riferimenti normativi

  • Regolamento REACH (CE 1907/2006) art. 31
  • Regolamento CLP (CE 1272/2008)
  • Art. 223 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Scheda di sicurezza, MSDS, Safety Data Sheet

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